Salvaguardia del Superbonus al 110% per il 2023 con condizioni molto stringenti per i condomini, i “mini condomini” con unico proprietario, le ONLUS e le APS. Negli altri casi, nel 2023 la percentuale del beneficio scende al 90%.
Per le unifamiliari, proroga del 110% fino al 31 marzo 2023 solo con realizzazione del 30% dei lavori entro settembre 2022 e Superbonus al 90% per il 2023 per i soli proprietari (o titolari di diritto reale di godimento) di “abitazioni principali” e con vincolo reddituale legato al cd. “quoziente familiare”.
Utilizzo in 10 quote annuali per i soli crediti d’imposta oggetto di opzione per sconto in fattura o cessione del credito entro il 31 ottobre 2022, con specifica richiesta del fornitore o del cessionario da trasmettere all’Agenzia delle Entrate.
Queste le novità in tema di Superbonus contenute del Decreto Legge 18 novembre 2022, n.176 (Aiuti quater), recante “Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2022 ed in vigore dal 19 novembre scorso.
In particolare, l’art.9 del D.L. 176/2022, prevede alcune modifiche alla disciplina del Superbonus, tra cui la riduzione, sin dal 2023, al 90% (dal 110%) della misura del bonus per condomini, “mini condomini” di unico proprietario, ONLUS e APS, salvo che per gli interventi per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulti presentata la CILAS e, in caso di interventi su edifici condominiali, la delibera assembleare che abbia approvato i lavori risulti adottata in data antecedente al 25 novembre 2022, cioè entro il 24 novembre 2022 (in questo caso, resta ferma la percentuale del 110 anche per il 2023).
Ulteriori novità sono stabilite per i lavori eseguiti sulle unifamiliari, per i quali il 110% viene prorogato sino al 31 marzo 2023 (anziché 31 dicembre 2022), sempre a condizione che, al 30 settembre 2022, siano stati realizzati il 30% dei lavori.
Sempre per le unifamiliari, viene poi ammesso il bonus al 90% nel 2023 ma solo per le “abitazioni principali” e solo per i soggetti con reddito sino a 15.000 euro, calcolato come “quoziente familiare” in base criteri fissati dallo stesso DL e solo se proprietari, o titolari di altro diritto reale, sull’abitazione stessa.
Per i soggetti a basso reddito, è prevista l’erogazione di un contributo da parte dell’Agenzia delle Entrate, con modalità che verranno definite con decreto del MEF.
Inoltre, in tema di cessione dei crediti d’imposta da Superbonus al 110%, viene previsto che per i crediti derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2022, e non ancora utilizzati, gli stessi crediti possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, anziché in 5 o 4 rate annuali, previo invio di una comunicazione all’Agenzia delle Entrate da parte del fornitore o del cessionario.
Le modalità operative saranno definite con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
IN ALLEGATO il Dossier dell’ANCE che illustra le novità sul 110% previste dal D.L. Aiuti-quater.