Proroga al 30 settembre 2023 il termine per avvalersi della detrazione al 110 per cento per gli interventi realizzati sugli edifici unifamiliari.
Lo prevede una disposizione introdotta dalla Commissione Finanze della Camera al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 11 del 2023 “Blocca Cessioni”.
La disposizione, al comma 1, modificando il comma 8-bis, secondo periodo, dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, stabilisce che per le persone fisiche che realizzano interventi sugli edifici unifamiliari, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro 30 settembre 2023 (rispetto al vigente termine del 31 marzo 2023) a condizione che, alla data del 30 settembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.
Si tratta in particolare – ricorda un dossier parlamentare del 28 marzo – dei lavori realizzati sostanzialmente sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari a condizione che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno. Circa l'ambito applicativo della norma si veda la Circolare 24/E del 2020 dell'Agenzia delle entrate dove, tra l'altro, si precisa che: per edificio unifamiliare si intende un'unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare. Una unità immobiliare può ritenersi «funzionalmente indipendente» qualora sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva. La presenza, inoltre, di un «accesso autonomo dall'esterno», presuppone, ad esempio, che «l'unità immobiliare disponga di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva». Le «unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari», alle quali la norma fa riferimento, vanno individuate verificando la contestuale sussistenza del requisito della «indipendenza funzionale» e dell'«accesso autonomo dall'esterno», a nulla rilevando, a tal fine, che l'edificio plurifamiliare di cui tali unità immobiliari fanno parte sia costituito o meno in condominio.
Pertanto, l'unità abitativa all'interno di un edificio plurifamiliare dotata di accesso autonomo fruisce del superbonus autonomamente, indipendentemente dalla circostanza che la stessa faccia parte di un condominio o disponga di parti comuni con altre unità abitative (ad esempio il tetto).