Il Superbonus 110% “non spetta ai soci di una società che svolge attività commerciale, che sostengono le spese per interventi effettuati su immobili residenziali di proprietà della predetta società che costituiscono beni relativi all'impresa. Tale preclusione sussiste anche nell'ipotesi in cui il socio sia detentore dell'immobile oggetto di interventi agevolabili sulla base di un contratto di locazione o di comodato”.
Lo ricorda l'Agenzia delle entrate nella risposta n. 288 del 23 maggio 2022 (in allegato). L'Istante dichiara di essere locatario di un "appartamento" e del box pertinenziale di proprietà di una società di gestione immobiliare e riferisce di aver eseguito nel corso del 2021 lavori edilizi che potrebbero beneficiare del Superbonus di cui all'articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 (decreto Rilancio). Ciò posto l'Istante chiede se nella fattispecie prospettata abbia diritto all'agevolazione in esame.
Nella risposta l'AdE afferma che “all'Istante non è preclusa la possibilità di accedere al Superbonus in relazione alle spese sostenute nel 2021 per interventi realizzati in qualità di locatario su immobili residenziali di proprietà di una società di gestione immobiliare della quale, in base ai dati del Registro delle Imprese, non risulta essere né socio né titolare di cariche sociali, sempreché lo stesso possa qualificarsi come persona fisica «al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni».
A tal fine, è necessario, tra l'altro, che l'Istante abbia sostenuto le spese per tali interventi (per la cui esecuzione è comunque richiesto il consenso del proprietario) e che gli immobili in questione (che devono, in ogni caso, essere ad uso residenziale, incluse le relative pertinenze) siano dallo stesso detenuti in base ad un contratto di locazione regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio”.