L'istante fa presente di essere comproprietario con la moglie (50 per cento ciascuno) di un'unità abitativa in un edificio composto da due unità, non funzionalmente autonome e con accesso comune dall'esterno.
La seconda unità abitativa, invece, è di proprietà esclusiva della moglie.
Inoltre, l'edificio è composto anche da un locale ad uso magazzino per un quarto di proprietà dell'istante e per tre quarti di proprietà della moglie.
Sull'intero edificio si vorrebbe effettuare un intervento di coibentazione termica sulle pareti verticali perimetrali, considerate parti comuni dall'art. 1117 del codice civile.
L'istante chiede se per tale intervento sia possibile usufruire delle detrazioni previste dall'articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 (cd. Superbonus).
In sede di documentazione integrativa, l'istante precisa che oltre alla coibentazione delle pareti perimetrali con sistema a cappotto, intende effettuare altri interventi trainati sui "singoli appartamenti quali la sostituzione dei serramenti e la coibentazione del solaio vs sottotetto non riscaldato".
Contestualmente intende "anche rifare la copertura che essendo di chiusura ad un sottotetto non riscaldato non rientrerebbe comunque negli interventi legati al 110% ma rientrerebbe nel bonus ristrutturazione con detrazione al 50%".
L'Agenzia delle entrate, nella risposta n. 247 del 14 aprile 2021, chiarisce che “l'istante potrà accedere, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla normativa e ferma restando l'effettuazione di ogni adempimento richiesto (aspetti non oggetto della presente istanza di interpello), alla agevolazione in esame”.
Il Fisco ricorda tra l'altro che “per effetto della modifica apportata al comma 1 del citato articolo 119 da parte della legge di bilancio 2021, nell'ambito degli interventi "trainanti" - finalizzati all'efficienza energetica ammessi al Superbonus – rientrano anche gli interventi per la coibentazione del tetto «senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente» (cfr. articolo 1, comma 66, lettera. a), n. 2), della legge n. 178 del 2020).
Pertanto, a seguito della modifica normativa sopra riportata riferibile all'ambito applicativo della norma e, nel presupposto che la condizione di intervenire su più del 25 per cento della superficie disperdente sia raggiunta con la coibentazione delle superfici che, nella situazione ante intervento, delimitano il volume riscaldato verso l'esterno, vani freddi o terreno, si ritiene che, con riferimento al caso di specie, possano rientrare nel Superbonus anche gli interventi di coibentazione del tetto prospettati dall'Istante.
Resta inteso che, l'importo massimo di detrazione spettante andrà suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell'immobile che partecipano alla spesa in ragione dell'onere da ciascuno effettivamente sostenuto e documentato”.
In allegato la risposta