L'Istante, comproprietario di un immobile gravemente danneggiato dal sisma del 26 ottobre 2016, riferisce che in data 23 dicembre 2019, ha presentato, tramite la piattaforma ''MUDE'', il progetto di ''riparazione dei danni con miglioramento sismico'' a cui è seguito il 14 settembre 2021 il decreto di concessione del contributo con successivo inizio dei lavori in data 27 settembre 2021.
All'atto del deposito del progetto non erano previste opere in ''accollo'' alla committenza e, pertanto, non ha depositato l'asseverazione predisposta in base all'allegato B di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 28 febbraio 2017, n. 58 in quanto la suddetta piattaforma ''MUDE'' non ne consente il deposito in assenza di spese in ''accollo''.
Durante i lavori è stata riscontrata la necessità di effettuare ulteriori lavorazioni al fine del ripristino dell'agibilità dell'edificio che non erano prevedibili in fase di progetto e che i relativi costi eccedono il contributo concesso.
Ciò premesso, l'Istante chiede se, per le spese relative alle lavorazioni sopraggiunte in corso di esecuzione dei lavori e che eccedono il contributo, possa beneficiare della detrazione prevista dall'articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 (cd. Superbonus) depositando l'asseverazione, di cui al decreto ministeriale 28 febbraio 2017, n. 58, in sede di ''variante'' del progetto iniziale.
Nella risposta n. 222 del 22 febbraio 2023 (in allegato), l'Agenzia delle entrate chiarisce che, “considerato che, come affermato dall'Istante, durante gli interventi è stata rilevata la necessità di effettuare ulteriori lavori che saranno oggetto di una ''variante'' del progetto originario, si ritiene che, nel rispetto di ogni altra condizione prevista dalla norma (non oggetto del presente interpello), l'Istante possa accedere al Superbonus con riferimento alle spese sostenute per tali lavori, eccedenti il contributo stesso, a condizione che il professionista, tenuto ad asseverare, ai sensi dell'art. 119, comma 13, del decreto legge n. 34 del 2020, l'efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico nonché la congruità delle relative spese, attesti che gli interventi sono indispensabili al completamento del progetto per il quale è stato ottenuto il contributo commissariale e che l'asseverazione sia depositata contestualmente alla presentazione della variante progettuale in corso d'opera”.