Con l’introduzione del Decreto Superbonus, entrano in vigore importanti novità relative all’obbligo di inviare informazioni aggiuntive riguardanti le asseverazioni per interventi di efficientamento energetico e lavori antisismici. Queste disposizioni si applicano sia ai nuovi interventi che a quelli in corso.
Obblighi per i lavori antisismici
Per chi realizza interventi di miglioramento sismico, l’invio delle asseverazioni deve avvenire attraverso il Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche, una piattaforma digitale sviluppata dal Dipartimento Casa Italia per monitorare l’andamento delle detrazioni fiscali concesse per tali interventi. Sul portale, sono state pubblicate le FAQ per chiarire dubbi relativi all'invio delle informazioni aggiuntive necessarie per le asseverazioni Superbonus.
Asseverazioni e interventi passati
Il Decreto specifica che l’obbligo di trasmettere le informazioni aggiuntive riguarda:
- I soggetti che entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la Cilas o richiesto il permesso di costruire per demolizione e ricostruzione, ma che non hanno ancora completato i lavori entro tale data;
- I soggetti che, a partire dal 1° gennaio 2024, presenteranno la Cilas o richiederanno il permesso di costruire per interventi di demolizione e ricostruzione.
Per i progetti ancora non conclusi al 1° gennaio 2024, è obbligatorio caricare sul portale le asseverazioni prodotte anche negli anni precedenti. Il processo di trasmissione deve seguire le modalità definite dal DPCM 17 settembre 2024.
Catasto e pratiche asseverative
Uno dei dubbi sollevati dai professionisti riguarda la gestione delle pratiche con più particelle catastali. Le risposte alle FAQ hanno chiarito che il Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche consente di associare a una singola pratica più particelle catastali.
Accesso al portale e compiti dei professionisti
Per accedere al portale e caricare le asseverazioni, i tecnici e progettisti devono autenticarsi tramite SPID. Possono accedere all'area riservata i membri iscritti al CNI (Consiglio Nazionale Ingegneri), al CNG (Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati), al CNPI (Consiglio Nazionale dei Periti Industriali) e al CNAPPC (Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori).
Una volta all'interno dell'area riservata, i tecnici possono generare la dichiarazione di asseverazione relativa alla classificazione sismica dell’edificio (come da Allegato B del D.M. 329/2020) per richiedere la detrazione fiscale del Sisma Bonus. Le Pubbliche Amministrazioni, invece, possono monitorare lo stato delle pratiche inserite, verificare la distribuzione dei progetti sul territorio e la portata economica degli interventi.
Quali asseverazioni caricare sul portale
Attualmente, il portale consente di caricare solo le asseverazioni relative alla progettazione degli interventi. Tuttavia, sono allo studio nuove funzionalità che permetteranno in futuro di caricare anche le asseverazioni legate agli stati avanzamento lavori (SAL) e al collaudo finale.
Informazioni aggiuntive e scadenze
Il decreto impone che, già dalla fase di asseverazione, siano trasmesse al portale le seguenti informazioni:
- Dati catastali dell’immobile interessato;
- Ammontare delle spese sostenute fino al 30 marzo 2024;
- Ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute dal 30 marzo 2024 e nel 2025;
- Le percentuali delle detrazioni spettanti per le spese sostenute.
Queste informazioni devono essere caricate dai progettisti responsabili della progettazione strutturale, della direzione dei lavori e del collaudo statico entro il 31 ottobre 2024 per i SAL approvati entro il 1° ottobre 2024. In tutti gli altri casi, l’invio deve avvenire entro 30 giorni dall’approvazione del SAL.
Sanzioni per il mancato invio
La mancata trasmissione delle informazioni aggiuntive comporta una multa di 10.000 euro per i lavori con Cilas o permesso di costruire presentati entro il 29 marzo 2024. Per i lavori con Cilas o permesso di costruire richiesti a partire dal 30 marzo 2024 è prevista la decadenza dell’agevolazione.