L'articolo 119, comma 10-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, prevede che «Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente articolo, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di incremento dell'efficienza energetica, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 120-sexiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per i soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;
b) siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il titolo di comodato d'uso gratuito è idoneo all'accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione.».
La disposizione stabilisce in sostanza, in determinati casi, particolari modalità di determinazione delle spese ammesse alla detrazione spettante per le spese sostenute a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (cd. Superbonus).
La disposizione riguarda le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le organizzazioni di volontariato (OdV) iscritte nei registri e le associazioni di promozione sociale (APS), che svolgono prestazioni di ''servizi socio-sanitari e assistenziali'', i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso o indennità di carica e che effettuano gli interventi agevolabili su edifici di categoria catastale B/1 (''collegi e convitti, educandati''; ''ricoveri''; ''orfanotrofi''; ''ospizi''; ''conventi''; ''seminari''; ecc.), B/2 (''case di cura ed ospedali senza fine di lucro'') e D/4 (''case di cura ed ospedali con fine di lucro''), posseduti a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito in data certa, anteriore al 1° giugno 2021 (data di entrata in vigore della disposizione).
In merito all'applicazione del Superbonus e alla possibilità di avvalersi della peculiare modalità di calcolo prevista dal citato comma 10-bis dell'articolo 119 del decreto Rilancio, l'Amministrazione finanziaria ha fornito gli opportuni chiarimenti, tra l'altro, con la circolare del 8 febbraio 2023 n. 3/E e con la circolare del 13 giugno 2023, n. 13/E.
La Risposta n. 75/2024 dell'Agenzia delle entrate
Con la Risposta n. 75/2024 pubblicata oggi 21 marzo, l'Agenzia delle entrate ha risposto a un quesito circa la possibilità di beneficiare del comma 10–bis dell'articolo 119 del decreto Rilancio per una Onlus ''socio-assistenziale e sanitaria'' che intende esercitare attività di social housing su un immobile oggetto di interventi.
Nel caso di specie, l'Ente rappresenta che la Onlus intende avviare una attività che definisce di ''social housing'', non regolata ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008 («Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea»), destinata a talune categorie di soggetti e consistente nella messa a disposizione di alloggi ed eventuali servizi aggiuntivi connessi (quali lavanderia e pulizia) a ''canone calmierato'', senza avere declinato nel dettaglio i soggetti beneficiari, i criteri, i termini e le modalità di attribuzione del predetto alloggio, nonché i servizi di assistenza resi nei confronti dei soggetti svantaggiati, tali da poter esprimere una valutazione in merito alla natura sociale ed assistenziale della predetta attività.
In particolare, sulla base di quanto sommariamente descritto, sembra emergere che l'attività in questione, sostanzialmente finalizzata ad offrire alloggi mediante stipula di apposito contratto, configuri una attività di carattere residenziale non rientrante tra quelle ricomprese nel settore dell'''assistenza sociale e sociosanitaria'' in cui la Onlus dichiara di operare.
L'Agenzia delle entrate ritiene che, nel caso di specie, non possa trovare applicazione la disposizione di cui al citato articolo 119, comma 10-bis del decreto Rilancio con riferimento alle spese sostenute per gli interventi ammessi al Superbonus da effettuare sull'immobile destinato a tale attività.