“Chiarimenti in ordine ai costi accessori dei bonus fiscali in ambito edilizio”: questo l'oggetto dell'interrogazione 5-07234 Albano alla quale ha risposto venerdì 10 dicembre il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Federico Freni in commissione Finanze della Camera.
Riportiamo il testo integrale della risposta.
Con il documento in esame l’Onorevole interrogante, fa riferimento all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 che prevede la possibilità di optare, in luogo della detrazione riconosciuta per gli interventi concernenti i cosiddetti bonus edilizi, per la cessione del credito e lo sconto in fattura e richiama le recenti disposizioni introdotte dall’articolo 1 del decreto-legge n. 157 del 2021 secondo cui il contribuente deve richiedere, per esercitare le predette opzioni, il visto di conformità (lettera a)) e che tecnici abilitati asseverino la congruità delle spese (lettera b)).
L’interrogante fa anche presente che con provvedimento n. 312528 del 12 novembre 2021 l’Agenzia delle entrate ha reso disponibile il nuovo modello di comunicazione delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura relative alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica.
Tanto premesso, l’Onorevole interrogante chiede di sapere:
- se l’attestazione di congruità non sia dovuta per quelle spese che, per cassa o per competenza, a seconda del soggetto beneficiario che le sostiene, si considerano sostenute prima del 12 novembre 2021, ancorché la relativa comunicazione di opzione risulti presentata solo a partire da tale data;
- se il costo sostenuto per il visto di conformità anche per i bonus diversi dal 110 per cento sarà deducibile come costo;
- entro quando ci sarà un decreto che indichi i contenuti minimi e gli opportuni chiarimenti sulle modalità operative del visto e delle asseverazioni.
Al riguardo, sentiti gli Uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
In relazione al primo quesito, si rappresenta che l’Agenzia delle entrate, con la Circolare 16/E del 29 novembre 2021, ha chiarito che: « L’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese ai fini dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, previsto per i bonus diversi dal Superbonus dall’articolo 121, comma 1-ter, del Decreto rilancio, si applica, in via di principio, alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del Decreto anti-frodi). Tuttavia, si ritiene meritevole di tutela l’affidamento dei contribuenti in buona fede che, in relazione ad una fattura di un fornitore, abbiano assolto il relativo pagamento a loro carico ed esercitato l’opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreto antifrodi, anche se non abbiano ancora provveduto alla comunicazione all’Agenzia delle entrate ».
Per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali, cui si applica il criterio di competenza, fermo restando quanto sopra precisato in merito alla stipula di accordi riguardanti le opzioni di cessione del credito o dello sconto in fattura, i predetti obblighi trovano applicazione con riferimento alle fatture emesse a decorrere dal 12 novembre 2021, a prescindere dal periodo di imputazione della spesa.
Nella predetta circolare l’Agenzia ha anche precisato che « le comunicazioni delle opzioni inviate entro l’11 novembre 2021, relative ai bonus diversi dal Superbonus, per le quali l’Agenzia delle entrate abbia rilasciato regolare ricevuta di corretta ricezione della comunicazione, non sono soggette alla nuova disciplina di cui al comma 1-ter dell’articolo 121 del Decreto rilancio, per cui non sono richiesti l’apposizione del visto di conformità e l’attestazione della congruità delle spese (fermi restando gli ordinari poteri di controllo dell’Amministrazione finanziaria) ».
In relazione al secondo quesito concernente l’eventuale detraibilità del costo sostenuto per il visto di conformità anche per i bonus diversi dal Superbonus 110 per cento, l’Agenzia delle entrate evidenzia l’opportunità di effettuare ulteriori approfondimenti, che tengano anche conto del complessivo quadro normativo di riferimento che maturerà a seguito dell’approvazione della legge di bilancio 2022.
In relazione al terzo quesito, si rappresenta che il decreto del Ministro della transizione ecologica finalizzato alla definizione dei valori massimi per talune categorie di beni, ai fini delle asseverazioni della congruità delle spese sia per il Superbonus che per i bonus edilizi diversi dovrà essere adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge n. 157 del 2021.
Ricordiamo che un emendamento del Governo alla Manovra prevede la rifusione del decreto-legge anti-frodi nella Legge di Bilancio 2022. Pertanto, per quanto riguarda l'adozione entro 30 giorni del decreto del Mite, si dovrà prendere come riferimento l'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2022.