Nel settore dei bonus edilizi l’Agenzia delle entrate, insieme alla Guardia di finanza, ha intercettato truffe per circa 15 miliardi di euro. Di questi, grazie ai controlli preventivi, 6,3 miliardi di euro sono stati individuati e scartati prima che si realizzassero le frodi; 8,6 miliardi sono invece stati oggetto di decreti di sequestro da parte dell’Autorità giudiziaria.
Inoltre, sono in corso verifiche fiscali sui crediti oggetto di compensazione, che stanno portando all’emissione di atti di recupero nei confronti dei responsabili.
Lo ha reso noto il direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, a margine dell'audizione svoltasi ieri 16 aprile presso la commissione Finanze e Tesoro del Senato, sul disegno di legge n. 1092 di conversione del Decreto Taglia Cessioni (Dl n. 39/2024, dedicato a misure urgenti in tema di agevolazioni fiscali in edilizia e altre misure di natura fiscale e in materia di Amministrazione finanziaria).
La nuova stretta
Nell'audizione Ruffini, dopo aver delineato i paletti già introdotti dal Dl n. 11/2023 alla possibilità di usufruire delle opzioni per la cessione dei crediti e allo sconto in fattura ammesse, in caso di bonus edilizi, dal decreto “Rilancio”, ha fatto il punto sugli ulteriori limiti previsti dal decreto “Agevolazioni”. Il Dl n. 39/2024 ha infatti ulteriormente ristretto le ipotesi in cui tali opzioni possono essere esercitate.
In particolare, l’articolo 1 del provvedimento in via di conversione ridefinisce il perimetro di operatività delle deroghe previste dal Dl n. 11/2023 e stabilisce che:
- dal 30 marzo 2024 (data dell’entrata in vigore del decreto “Agevolazioni”) non è più prevista una deroga di carattere soggettivo al divieto di esercitare le opzioni dello sconto in fattura e della cessione del credito per le Iacp, le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, le Onlus, le Odv e Aps
- la cessione o lo sconto in fattura sono ammessi solo per gli interventi in materia di Superbonus realizzati su immobili danneggiati da eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e da quelli accaduti a partire dal 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Inoltre, tali opzioni, in questi casi, sono possibili solo fino a esaurimento dei fondi disponibili ed è demandato al Commissario straordinario il compito di assicurare il rispetto dei limiti dello stanziamento.
Tuttavia, ha aggiunto Ernesto Maria Ruffini, è previsto un regime transitorio per tutelare i contribuenti che avevano già programmato gli interventi agevolabili e avviato la relativa istruttoria facendo affidamento sulla possibilità di ottenere lo sconto in fattura oppure di cedere il credito. Il direttore dell'AdE ha descritto nel dettaglio i presupposti che consentono a Iacp, cooperative di abitazione a proprietà indivisa, Onlus, Odv e Aps, di continuare a optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura in luogo della detrazione. Al ricorrere degli stessi presupposti, le due opzioni possono essere esercitate anche per gli interventi su immobili danneggiati dagli eventi sismici o metereologici.
Barriere architettoniche
Il decreto “Agevolazioni” stabilisce nuovi confini anche per l’esercizio delle opzioni in argomento con riferimento agli interventi finalizzati al superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche. La nuova disciplina delimita la riconversione delle detrazioni in sconto in fattura o cessione del credito, alle spese sostenute fino al 30 marzo 2024 da:
- condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa
- persone fisiche, per gli interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15mila euro. Quest’ultimo requisito non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità.
Con riferimento alle spese sostenute dopo il 30 marzo 2024 le opzioni possono essere esercitate, a condizione che precedentemente a tale data risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo e,se non richiesto un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto degli interventi e sia stato versato un acconto sul prezzo.
Nessuna deroga, invece, ha precisato Ruffini, in relazione agli interventi agevolabili con il Superbonus o con altri bonus edilizi per i quali, pur essendosi verificati al 17 febbraio 2023 i presupposti che consentono l’esercizio di tali opzioni, al 30 marzo 2024 non risulti sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati.
Remissione in bonis
Definito il nuovo perimetro applicativo delle chance previste in alternativa alla detrazione diretta, Ruffini ha ricordato che il decreto “Agevolazioni” non ammette il ricorso alla remissione in bonis in relazione all’obbligo di comunicazione previsto per l’esercizio dell’opzione per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura.
Monitoraggio
L’intervento è proseguito, in linea con il decreto, con le novità previste dall’articolo 3 ai fini del monitoraggio della spesa pubblica. In particolare, il provvedimento introduce l’obbligo per alcuni soggetti, che si avvalgono del Superbonus per interventi di efficientamento energetico o antisismici, di trasmettere, rispettivamente, all’Enea e al Portale nazionale delle classificazioni sismiche, gestito dal dipartimento Casa Italia della presidenza del Consiglio dei ministri, alcune informazioni, specificamente individuate dalla norma, relative a tali interventi. Il direttore dell'Agenzia delle entrate ha elencato i dati richiesti, i contribuenti interessati e le sanzioni previste in caso di mancata trasmissione delle informazioni previste.
Utilizzabilità dei crediti
Ruffini ha inoltre ripercorso nel dettaglio le disposizioni, previste all’articolo 4 comma 1 del decreto “Agevolazioni”, riguardo all’utilizzabilità dei crediti d’imposta da bonus edilizi, ed in particolare alla sua sospensione in presenza di iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a 10mila euro, relativi ad imposte erariali e relativi accessori e ad atti emessi dall’Agenzia delle entrate, compresi gli atti di recupero, ed inoltre le nuove disposizioni introdotte sul divieto di compensazione dei crediti fiscali (articolo 37 del Dl 223/2006).
Misure antifrode
Il direttore ha poi descritto le misure specifiche previste in chiave antifrode riguardo alla cessione dei crediti Ace e le misure introdotte per il monitoraggio dei crediti di imposta finalizzati a incentivare gli investimenti finalizzati alla Transizione 4.0. Su quest’ultimo punto, in particolare, l’articolo 6 del decreto “Agevolazioni” stabilisce che, per usufruire dei contributi, le imprese sono tenute a comunicare in via telematica una serie di dati. Inoltre, la norma prevede un flusso informativo mensile tra il ministero delle Imprese e del Made in Italy e il ministero dell’Economia e delle Finanze con lo scopo di prevenire l’eventuale verificarsi di scostamenti dell’andamento degli oneri rispetto alle previsioni di spesa.
Nuove regole sul contraddittorio tributario
Per quanto riguarda le nuove regole sul contraddittorio tributario, le disposizioni previste dall’articolo 6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente non si applicano, stabilisce l’articolo 7 del provvedimento, agli atti emessi prima del 30 aprile 2024 e a quelli preceduti da un invito emesso prima della stessa data, ai quali va applicata la disciplina vigente prima del 30 aprile 2024. Nel caso in cui l’Amministrazione finanziaria, prima dell’entrata in vigore del decreto “Agevolazioni” (prima, cioè, del 30 marzo 2024), abbia comunicato al contribuente lo schema d’atto di cui all’articolo 6-bis, agli atti emessi con riferimento a tale pretesa si applica, comunque, la proroga dei termini di decadenza prevista dal comma 3, ultimo periodo, dell’articolo 6-bis (comma 3).
Gli altri temi
Tra gli altri temi proposti dal direttore dell'AdE, lo slittamento dei termini di registrazione degli aiuti di Stato relativi all’emergenza Convid-19 nel Registro nazionale aiuti, prorogati all’unica data del 30 novembre 2024.
Prorogati, inoltre, dal 31 marzo 2024 al 31 maggio 2024, i termini per il perfezionamento del ravvedimento speciale delle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022. Sempre in tema di ravvedimento speciale, nuova chance, invece, per i soggetti che non hanno perfezionato tale procedura entro la data originaria del 30 settembre 2023 per regolarizzare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d’imposta precedenti. A tal fine, è previsto il versamento, entro il 31 maggio 2024, dell’intero importo dovuto e la rimozione, alla medesima data, delle irregolarità e omissioni.
L’articolo 8 è dedicato a misure di carattere gestionale e organizzativo che riguardano l’Amministrazione finanziaria. Tra queste, il decreto autorizza una spesa di 51 milioni di euro per l’incremento della parte variabile dei fondi risorse decentrate, relativi agli anni 2023 e 2024, dell’Agenzia delle entrate (38 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024) e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (13 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024), il cui scopo è garantire maggiore efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa delle agenzie fiscali, per far fronte agli impegni derivanti dalla riforma fiscale nell’ambito del Pnrr e dalla legge delega per la riforma fiscale.