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Superbonus e bonus edilizi, nel D.Lgs. Sanzioni Tributarie la definizione di crediti inesistenti e non spettanti

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87 di revisione del sistema sanzionatorio tributario, che contiene anche la definizione di crediti inesistenti e crediti non spettanti

martedì 2 luglio 2024 - Alessandro Giraudi

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Nella riunione del 24 Maggio 2024 il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha approvato in via definitiva un decreto legislativo relativo alla revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell’articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111 recante “Delega al Governo per la riforma fiscale”.

Si tratta del D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno ed entrato in vigore il 29 giugno.

Definizione di crediti inesistenti e crediti non spettanti

Composto da sette articoli, il provvedimento contiene una definizione di interesse ai fini dei controlli sul Superbonus e sugli altri bonus edilizi (art. 119 del Decreto Rilancio), e cioè la definizione di crediti inesistenti e crediti non spettanti.

In particolare, il primo articolo, recante “Disposizioni comuni alle sanzioni amministrative e penali”, apporta alcune modificazioni al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. Tra le modifiche introdotte, all’articolo 1, comma 1 del citato decreto legislativo n. 74/2000, dopo la lettera g- ter), sono aggiunte, in fine, le seguenti:

  • g- quater) per “crediti inesistenti” si intendono:
    1) i crediti per i quali mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento;
    2) i crediti per i quali i requisiti oggettivi e soggettivi di cui al numero 1) sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici;
  • g- quinquies) per “crediti non spettanti” si intendono:
    1) i crediti fruiti in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quelli fruiti in misura superiore a quella stabilita dalle norme di riferimento;
    2) i crediti che, pur in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito per difetto di ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento del credito;
    3) i crediti utilizzati in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi espressamente previsti a pena di decadenza.».
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