È all'esame dell'Aula della Camera il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 11/2023 Blocca Cessioni, avente ad oggetto misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Approvato dalla Commissione Finanze con vari emendamenti approvati, il provvedimento, originariamente di 3 articoli, è stato notevolmente ampliato a seguito dell'esame parlamentare. Sono stati infatti introdotti nel testo cinque nuovi articoli e diversi commi aggiuntivi sia all'articolo 1 che all'articolo 2.
PROROGA SUPERBONUS AL 110% PER EDIFICI UNIFAMILIARI. Una disposizione, modificando il comma 8-bis, secondo periodo, dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, stabilisce che per le persone fisiche che realizzano interventi sugli edifici unifamiliari, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro 30 settembre 2023 (rispetto al vigente termine del 31 marzo 2023) a condizione che, alla data del 30 settembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo (LEGGI TUTTO).
DIVIETO DI ACQUISTO DEI CREDITI CEDUTI E RESPONSABILITÀ SOLIDALE. L'articolo 1 (comma 1, lettera a)) vieta dal 17 febbraio 2023 alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura.
La lettera b) circoscrive il perimetro della responsabilità solidale del beneficiario delle agevolazioni fiscali e del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, nel caso di operazioni di cessione di agevolazioni indebitamente fruite.
Nel corso dell'esame in sede referente è stata introdotta una disposizione che autorizza le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazione, che sono cessionari di crediti di imposta per interventi legati al cd. Superbonus, in relazione agli interventi la cui spesa è stata sostenuta sino al 31 dicembre 2022, di utilizzare, in tutto o in parte, detti crediti per sottoscrivere emissioni di Buoni del Tesoro Poliennali, con scadenza non inferiore a dieci anni. Tale sottoscrizione può essere effettuata nel limite del 10% della quota annuale che eccede i crediti di imposta sorti a fronte di interventi legati al superbonus e già utilizzati in compensazione, e solo se il cessionario ha esaurito la propria capienza fiscale nello stesso anno. In ogni caso, il primo utilizzo può essere effettuato in relazione alle emissioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2028.
Ferma restando l'ipotesi di dolo, il concorso dei cessionari nella violazione viene escluso qualora essi dimostrino di avere acquisito il credito di imposta e siano in possesso di specifica documentazione riguardante le opere da cui origina il credito di imposta.
Nel corso dell'esame in Commissione la predetta documentazione è stata integrata, per specificare che essa comprende un'attestazione riguardante il rispetto delle norme antiriciclaggio da parte dei soggetti che sono controparte nelle cessioni (e non che intervengono nelle cessioni) e per ricomprendervi i documenti necessari per interventi di riduzione del rischio sismico e i contratti di appalto.
Per effetto delle modifiche in Commissione, inoltre, l'esclusione di responsabilità opera anche nei confronti dei soggetti cessionari che acquistano i crediti d'imposta da una banca o da una società quotata (ovvero da banche o società appartenenti a un gruppo), facendosi rilasciare una attestazione di possesso, da parte della banca, della società quotata o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la documentazione rilevante.
Resta fermo restando il divieto di acquisto dei crediti d'imposta, da parte dei soggetti obbligati al rispetto della normativa antiriciclaggio, ove ricorrano i presupposti per la segnalazione di operazioni sospette o l'astensione dal compimento delle operazioni.
Si dispone poi che il mancato possesso di parte della documentazione rilevante non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario; tale soggetto può dunque fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravità della negligenza. L'onere della prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario grava sull'ente impositore, ai fini della contestazione del concorso del cessionario nella violazione e della sua responsabilità solidale.
DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO E DEROGHE. L'articolo 2 stabilisce, a partire dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e superbonus, misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche.
La norma, tuttavia, riconosce una serie di condizioni in presenza delle quali, ad alcuni interventi già in corso, non si applica la nuova disciplina.
Con le modifiche introdotte in sede referente, vengono esclusi dal divieto alcuni specifici interventi. Si tratta degli interventi volti al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche con detrazione al 75 per cento (comma 1-bis), quelli realizzati dagli IACP, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, nonché dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale o dalle organizzazioni di volontariato (comma 3-bis)) nonché quelli effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 e a quelli danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 nei territori della Regione Marche (comma 3-quater). Sono inoltre precisati i requisiti di fruizione del superbonus per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale o dalle organizzazioni di volontariato (comma 3-ter)).
Vengono esentati dal divieto anche le spese per gli interventi già rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 119 e dell'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, ricompresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente e di riqualificazione urbana comunque denominati con esclusivo riferimento alle aree classificate come zone sismiche di categoria 1, 2 e 3 (comma 2, lettera c)), nonché nel caso di lavori non ancora iniziati, ma in cui sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori (comma 3, lettera b)).
Vengono abrogate altresì le norme che già consentivano, nella disciplina previgente all'introduzione dell'articolo 121 del decreto legge n. 34 del 2020 (decreto Rilancio), la cessione del credito per taluni interventi di riqualificazione energetica, ristrutturazione importante di primo livello, nonché di edilizia antisismica.
NORME DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA. L'articolo 2-bis, introdotto in sede referente, reca una disposizione di interpretazione autentica – dunque con efficacia retroattiva - che consente di usufruire del superbonus 110 per cento per il 2023 e dell'opzione per la cessione del credito e per lo sconto in fattura in ordine agli interventi per cui è richiesta la presentazione di un progetto in variante alla CILA o al diverso titolo abilitativo previsto in ragione della tipologia di interventi edilizi da eseguire; analogo trattamento è previsto per gli interventi su parti comuni di proprietà condominiale, qualora intervenga una nuova delibera assembleare di approvazione della variante.
L'articolo 2-ter, introdotto in sede referente, reca un insieme di norme di interpretazione autentica - aventi quindi efficacia retroattiva - volte a chiarire che:
- per gli interventi diversi dal superbonus, la liquidazione dei lavori in base a stati di avanzamento costituisce una mera facoltà, non un obbligo;
- l'indicazione delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, nel computo metrico e nelle asseverazioni di congruità delle spese, costituisce una mera facoltà e non un obbligo, al fine di fruire della detrazione delle medesime spese;
- il contribuente può avvalersi della cd. remissione in bonis, con riferimento all'obbligo di presentazione dell'asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico, per fruire del sismabonus e del superbonus per tali interventi;
- i requisiti richiesti alle imprese per l'esecuzione di lavori oltre la soglia di 516.000 euro – valevoli ai fini della fruizione del cd. superbonus – possono essere soddisfatti, per i contratti di appalto e subappalto conclusi dal 21 maggio al 31 dicembre 2022, entro la data del 1° gennaio 2023; che la soglia predetta è calcolata avendo riguardo al singolo contratto; che tali requisiti non abbiano rilevanza, con riferimento agli incentivi concernenti le spese per l'acquisto delle unità immobiliari.
L'articolo 2-quater introdotto in sede referente, fornisce un'interpretazione autentica sull'applicabilità dell'istituto cosiddetto della "compensazione orizzontale" ovvero della possibilità riconosciuta al contribuente di compensare debiti e crediti nei confronti di enti impositori diversi, ivi compresi i crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020.
REMISSIONE IN BONIS PER LE COMUNICAZIONI DELL'ESERCIZIO DELLE OPZIONI. L'articolo 2-quinquies, inserito in sede referente, intende rimettere in bonis i contribuenti rispetto al termine, attualmente fissato al 31 marzo 2023 (articolo 3, comma 3-octies del decreto-legge n. 198 del 2022), per l'invio della comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'esercizio delle opzioni alternative alla detrazione fiscale (sconto in fattura e cessione del credito) prevista per le spese sostenute nel 2022 per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021 per gli interventi edilizi, nell'ipotesi in cui il contratto di cessione non sia stato concluso alla predetta data del 31 marzo 2023.
CAPIENZA FISCALE. Il comma 3-quinquies, dell'articolo 2, introdotto in sede referente, modificando l'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, riconosce la possibilità di un allungamento dei termini per avvalersi dell'agevolazione fiscale nei casi di cessione dei crediti d'imposta legati al superbonus (articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34), agli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche (119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34), nonché agli interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico (articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63) aumentando in tal modo la capienza fiscale del cessionario. Si stabilisce infatti che, limitatamente ai crediti d'imposta le cui comunicazioni di cessione o di sconto in fattura sono state inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023, sia possibile ripartire l'utilizzo del credito residuo in 10 rate annuali.
Il comma 3-sexies, dell'articolo 2, anch'esso introdotto in sede referente, modifica l'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, aggiungendovi un comma 8-quinquies. Le norme introdotte consentono al contribuente, per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e relative agli interventi legati al superbonus, di optare per il riparto della detrazione spettante in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d'imposta 2023. L'opzione è irrevocabile ed è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023. Essa è esercitabile solo a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta 2022 non sia indicata nella relativa dichiarazione dei redditi.