Sempre più tortuoso e incerto il futuro dei bonus edilizi e la possibilità di usufruire della cessione dei crediti per i lavori già effettuati. In una circolare del 24 luglio scorso, Banca d’Italia ha posto una distinzione tra i crediti acquistati per la fruizione diretta da parte degli istituti di credito e quelli destinati alla cessione.
Uso diretto e cessione. Cosa cambia?
Quando la cessione è acquisita per uso diretto, le banche non devono effettuare alcun accantonamento perché il debitore, lo Stato, è per convenzione considerato a rischio zero. Diverso il caso in cui il credito sia ceduto nuovamente in quanto considerato uno strumento finanziario che come tale richiede un accantonamento prudenziale di patrimonio di vigilanza da determinare secondo il modello di punteggio del singolo istituto.
Questa differenza ostacola la cessione del credito?
Secondo un analisi del CorrieredellaSera questo distinguo potrebbe ostacolare l'acquisto di crediti edilizi da parte degli istituti bancari. In merito l'Associazione bancaria italiana ha chiesto chiarimenti alla Banca d'Italia che non ha ancora risposto. In attesa di saperne di più, ricapitoliamo un po' di scadenze relative ai bonus e alla richiesta della cessione del credito.
C'è ancora tempo per richiedere la Cessione del Credito?
Come ribadito da una recente circolare dell’Agenzia delle Entrate, la cessione del credito e lo sconto in fattura per il Superbonus sono possibili ad oggi solo per lavori iniziati e documentati con Cilas depositata entro il 16 febbraio. Per i condomini il ricorso al Superbonus tramite cessione del credito e sconto in fattura è attivabile, oltre alla Cilas, previa delibera assembleare nel 2022. L’unica eccezione riguarda gli edifici siti nei comuni danneggiati da eventi sismici a partire dal 2009
Il bonus ristrutturazione per Sismabonus ed Ecobonus è attivabile dimostrando tramite documentazione che i lavori dell’edificio sono partiti entro il 16 febbraio ma a distanza di sette mesi cresce il rischio di rigetto del credito da parte dell'AdE. Infine per il bonus barriere architettoniche l’agevolazione copre una parte della spesa per lavori all’interno di edifici, come il rifacimento del bagno o la sostituzione di porte e finestre. Non occorre il domicilio di una persona disabile.