Tra gli interventi ''trainati'' rientra, ai sensi del comma 8 dell'articolo 119 del decreto Rilancio (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34), l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63.
Lo ricorda l'Agenzia delle entrate nella Risposta n. 585 del 9 dicembre 2022 (in allegato), avente ad oggetto la valutazione dell'ammissibilità al Superbonus come intervento ''trainato'' dell'installazione di una colonnina di ricarica in un posto auto condominiale delimitato da una barriera amovibile.
Il citato comma 8 dell'articolo 119 del decreto Rilancio, prevede che «Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti dallo stesso comma 1 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma 1-bis del presente articolo? euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di 8 colonnine? euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a 8 colonnine. L'agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare.».
Con riferimento alla condizione che gli interventi ''trainati'' siano effettuati «congiuntamente» agli interventi ''trainanti'', nella circolare n. 24/E del 2020 è stato precisato che tale condizione si considera soddisfatta se ''le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti''. Ciò implica che, ai fini dell'applicazione del Superbonus, le spese sostenute per gli interventi ''trainanti'' devono essere effettuate nell'arco temporale di vigenza dell'agevolazione, mentre le spese per gli interventi ''trainati'' devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell'agevolazione e nell'intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi ''trainanti''.
Per effetto del richiamo contenuto nel citato comma 8 dell'articolo 119 del decreto Rilancio all'articolo 16-ter del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, anche ai fini dell'accesso al Superbonus è necessario, tra l'altro, che le infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici siano installate in luoghi non accessibili al pubblico. Al riguardo, il comma 2 del citato articolo 16-ter del decreto-legge n. 63 del 2013 prevede che, ai fini delle predette detrazioni, «le infrastrutture di ricarica di cui al comma 1 devono essere dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere d) e h), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257».
In particolare, la lettera h) dell'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 257 del 2016 stabilisce che per punto di ricarica non accessibile al pubblico si intende:
«1) un punto di ricarica installato in un edificio residenziale privato o in una pertinenza di un edificio residenziale privato, riservato esclusivamente ai residenti?
2) un punto di ricarica destinato esclusivamente alla ricarica di veicoli in servizio all'interno di una stessa entità, installato all'interno di una recinzione dipendente da tale entità?
3) un punto di ricarica installato in un'officina di manutenzione o di riparazione, non accessibile al pubblico».
Nel caso di specie, l'Agenzia delle entrate ritiene che l'infrastruttura di carica installata nel posto auto dell'Istante, situato al piano terra dell'edificio condominiale, soddisfi la condizione di ''punto di ricarica non accessibile al pubblico'' essendo «installato in un edificio residenziale privato o in una pertinenza di un edificio residenziale privato, riservato esclusivamente ai residenti».
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