Entrano nel vivo oggi 1° settembre le novità previste dal Decreto Sanzioni. Cambiano le sanzioni previste per le frodi relative ai bonus edilizie che saranno più basse.
Alleggerite le sanzioni tributarie
In particolare, con la nuova normativa, pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso giugno, le sanzioni scendono al 25% per i crediti non spettanti e al 70% per quelli inesistenti. In precedenza, invece le sanzioni andavano dal 30% fino al 200% dell’importo compensato, a seconda della tipologia di credito. Nel caso dei crediti inesistenti è previsto un raddoppio fino al 140% nel caso in cui i crediti inesistenti siano fondati su fatti materiali oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici.
Cambiano le definizioni
Con il nuovo decreto sono state riviste al ribasso le sanzioni previste in caso di crediti non spettanti e crediti inesistenti ed è stata introdotta anche una modifica di queste definizioni per inquadrare meglio le diverse tipologie di frodi. In particolare, la definizione di crediti inesistenti non comprende più la non rilevabilità dell'irregolarità tramite controlli automatizzati. Resta valido il requisito dell'assenza anche parziale dei presupposti di legge.
Per i crediti non spettanti invece da oggi rientreranno nella categoria anche quelli fondati su fatti reali ma che difettano di specifici elementi o particolari qualità, quindi, quelli utilizzati in violazione delle modalità e di utilizzo previste dalle leggi vigenti e quelli fruiti in misura superiore a quella prevista. Escono, invece, da questa categoria quei crediti d’imposta che non difettano di “specifici elementi o particolari qualità”, ma per i quali non siano stati rispettati alcuni adempimenti amministrativi minori. In questo caso è prevista una sanzione fissa di 250 euro.