Superare “alcune rilevanti criticità” presenti nel Decreto-legge n. 39 del 29.03.2024 che ha apportato “ulteriori e rilevanti modifiche in materia di bonus edilizi, in particolare per quanto attiene alle opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura che, salvo casi residuali rivolti a soggetti colpiti da eventi sismici, sono state definitivamente abrogate”. È la richiesta avanzata dal Consiglio nazionale dei commercialisti in una lettera inviata al Ministro e al Viceministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti e Maurizio Leo. Criticità che secondo i commercialisti “rischiano di essere penalizzanti per i contribuenti”.
L’istituto della remissione in bonis
“Pur prendendo atto delle ragioni che hanno portato all’adozione del provvedimento normativo, evidentemente legate ad esigenze di salvaguardia dei conti pubblici”, scrive nella missiva il presidente della categoria professionale Elbano de Nuccio, “non posso esimermi dal segnalare alcune rilevanti criticità contenute nel citato Decreto. In particolare, l’articolo 2 inibisce l’applicazione della remissione in bonis relativamente alle comunicazioni da trasmettere all’Agenzia delle Entrate entro il prossimo 4 aprile per l’esercizio delle opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura. Il medesimo articolo impedisce inoltre la mera sostituzione delle comunicazioni inviate dal primo al quattro aprile 2024. Le ragioni di tali previsioni sono, evidentemente, legate all’esigenza di conoscere in modo puntuale il dato aggregato dell’ammontare dei crediti ceduti e scontati. Ciò non di meno, appare di immediata evidenza che la disposizione è eccessivamente penalizzante in quanto crea le condizioni per cui molti contribuenti perdano le agevolazioni, di cui hanno pieno diritto, per errori commessi in buona fede (si pensi a un errore di un solo codice fiscale in un condominio di centinaia di persone)”. “L’istituto della remissione in bonis”, sottolinea il numero uno dei commercialisti, “è stato introdotto, ben dodici anni orsono, proprio per tutelare tali comportamenti in buona fede e impedirne l’uso solo alla casistica in oggetto non appare sacrificabile a esigenze informative di contabilità pubblica. E ciò è ancor più vero per le comunicazioni inviate dal primo al quattro aprile che non potranno essere sostituite utilizzando le procedure ordinariamente previste in caso di errori o di scarti in fase di trasmissione, il che costituisce, anche per gli iscritti che rappresento, una falcidia pericolosissima considerate le condizioni incerte e frenetiche in cui ci si trova ad operare”.
Ulteriore requisito del sostenimento delle spese, documentate da fattura, per lavori già effettuati
De Nuccio ricorda poi come il Decreto preveda anche, all’articolo 1, comma 5, che per la maggior parte degli interventi con titolo edilizio presentato prima del 17 febbraio 2023 (data di entrata in vigore del D.L. 11/2023) ovvero per i quali tale titolo non sia necessario, l’ulteriore requisito del sostenimento delle spese, documentate da fattura, per lavori già effettuati. “Tale previsione – afferma – porta al paradosso che cittadini e imprese, anche per interventi già avviati, magari già ultimati, per i quali hanno fatto legittimo affidamento sulla possibilità di optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura, non potranno accedere a tali opzioni in assenza di spese sostenute (cioè, pagate) e documentate da fattura alla data del 29 marzo 2024. E ulteriormente paradossale appare la situazione nella quale le fatture siano già state emesse a quest’ultima data, ma non siano state ancora pagate dai beneficiari delle detrazioni. Anche in tale caso, pur comprendendo le ragioni sottostanti al provvedimento, tese a “bloccare” le operazioni per le quali altro non è stato posto in essere che la presentazione del titolo edilizio, appare necessario salvaguardare coloro che gli interventi li hanno effettivamente iniziati o, addirittura, ultimati, e che, per effetto delle novità introdotte dal Decreto, in assenza di pagamenti effettuati per fatture emesse, si vedrebbero esclusi dalla possibilità di accedere alla cessione del credito o allo sconto in fattura con conseguenze pesantissime, anche in termini di contenziosi che potrebbero sorgere con le imprese che hanno eseguito le opere”.
Risolvere le criticità in sede di conversione del DL
L’auspicio dei commercialisti è che queste criticità “possano trovare un’adeguata soluzione in sede di conversione del Decreto Legge”.
Trasmissione asseverazioni Super Ecobonus, malfunzionamento sistema ENEA
“Il 29 e il 30 marzo scorsi il sistema di trasmissione delle asseverazioni da Super Ecobonus (https://detrazionifiscali.enea.it/) è stato interessato da un malfunzionamento. Per gli interventi per i quali queste date coincidano con il termine di 90 giorni dalla fine dei lavori, l'asseverazione finale non sarà considerata tardiva pur se trasmessa entro il 3 aprile 2024 (compreso)”.
Lo precisa un avviso dell'ENEA.
Confedilizia ricorda la scadenza del 4 aprile
“Entro giovedì prossimo, 4 aprile (il termine ordinario del 16 marzo è stato infatti così prorogato con un provvedimento delle Entrate), andrà inviata all’Agenzia delle entrate la comunicazione relativa all’opzione per la prima cessione del credito o lo sconto in fattura relativamente alle spese sopportate nel 2023 per il superbonus e per gli altri bonus edilizi per i quali le opzioni sono possibili (ex art. 121, d.l. n. 34/2020, come convertito). La stessa proroga al 4 aprile 2024 è stata disposta anche per le opzioni relative alle rate residue non fruite delle detrazioni per bonus edilizi riferite alle spese sostenute negli anni 2020, 2021 e 2022”.
Lo ricorda un comunicato di Confedilizia.
“Rispettare questa scadenza è di estrema importanza in quanto con il decreto-legge approvato la scorsa settimana, tra le altre strette disposte, è stata pure eliminata la possibilità di sanare un eventuale ritardo nell’invio delle comunicazioni in questione, utilizzando il meccanismo della remissione in bonis e pagando la sanzione di 250 euro.
Con lo stesso decreto è stato anche disposto che, al fine di acquisire tempestivamente le informazioni necessarie per il monitoraggio dell’ammontare dei crediti derivanti dalle opzioni per lo sconto in fattura e per la cessione del credito, la sostituzione delle predette comunicazioni inviate dall’1 al 4 aprile 2024 è consentita solo entro il 4 aprile 2024.
Sempre entro giovedì prossimo, 4 aprile, l’amministratore di condominio dovrà, ai fini della dichiarazione precompilata, inviare all’Agenzia delle entrate la comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nel 2023 per lavori sulle parti comuni degli edifici (interventi di recupero del patrimonio edilizio, antisismici e di riqualificazione energetica; superamento ed eliminazione di barriere architettoniche; acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici per l’arredo delle parti comuni, bonus “verde”, superbonus) con indicazione delle quote di spesa imputate ai singoli condòmini. Nella comunicazione deve essere specificato se la detrazione sia stata oggetto di cessioni di credito o dello sconto in fattura. Quest’anno, con il provvedimento dell’Agenzia che ha disposto la proroga del termine al 4 aprile 2024 è stato anche previsto l’esonero dalla trasmissione dei dati esclusivamente nel caso in cui, con riferimento alle spese sostenute nell’anno precedente per tutti gli interventi effettuati sulle parti comuni, la totalità dei condòmini abbia optato, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo dovuto”, conclude Confedilizia.