Con la risposta n. 478 del 18 dicembre 2023, l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti a una società istante che ha posto un quesito in merito alla possibilità di utilizzare i crediti d'imposta da Superbonus in compensazione con debiti previdenziali e contributivi relativi al proprio personale dipendente. A seguito di un accordo con una società italiana facente parte del medesimo gruppo, la società istante acquisirebbe dei crediti fiscali maturati per interventi di ristrutturazione inclusi nel Superbonus per utilizzarli in compensazione con i contributi previdenziali dovuti per il personale specializzato che ha distaccato in Italia.
La normativa
Nella risposta, l’Agenzia ha richiamato la normativa sull’istituto della compensazione (articolo 17 Dlgs n. 241/1997) e l'articolo 2-quater del Dl n. 11/2023 secondo cui tale compensazione può avvenire anche tra crediti e debiti riferiti a enti impositori diversi. Tale principio è stato chiarito anche con la circolare n. 27/2023 dell'AdE.
Le delucidazioni del Fisco
Dopo aver svolto una disamina della misura prevista dal decreto Rilancio (articolo 121, comma 3, Dl n. 20/2020) sulle modalità di utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta edilizi individuati dall’articolo, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che una società non residente e priva di stabile organizzazione in Italia, che distacca alcuni suoi dipendenti presso una compagine italiana, parte dello stesso gruppo, può compensare (tramite il Modello F24) i crediti di imposta edilizi, acquisiti da quest’ultima tramite ''cessione”, con le somme dovute a titolo di contributi previdenziali dovuti in Italia per i propri lavoratori distaccati.
In merito invece alla legittimità del credito e alla correttezza delle operazioni descritte, resta integro il potere di controllo da parte dell’amministrazione fiscale.
L'AdE ricorda che l’irregolare utilizzo dei crediti ai fini della compensazione dei debiti contributivi comporta il recupero della detrazione non spettante e l’applicazione delle sanzioni e degli interessi.