Fisco

Superbonus condominio: il Fisco spiega la procedura per valutare il miglioramento di almeno due classi energetiche

Dall'Agenzia delle entrate la Risposta n. 453/2021 a un condominio istante che amministra i volumi "A" e "B" facenti parte di un edificio comprendente anche il volume "C" non amministrato dallo stesso

giovedì 1 luglio 2021 - Redazione Build News

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L'Agenzia delle entrate ha pubblicato oggi 1 luglio la nuova Risposta n. 453/2021 avente ad oggetto “Superbonus - valutazione del miglioramento di due classi energetiche per intervento di efficientamento energetico in condominio di volume inferiore a quello dell'edificio - Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34 (decreto Rilancio)”.

Il condominio istante amministra i volumi "A" e "B" facenti parte di un edificio comprendente anche il volume "C" non amministrato dallo stesso.

Il volume "A" è così costituito:

- ai piani secondo e terzo: unità residenziali ad uso abitativo, categoria catastale A;

- al piano primo: unità di categoria catastale A e D;

- al piano terra: unità di categoria catastale D (nel dettaglio, un istituto di credito).

Il volume "B" è costituito sia al primo piano che al piano terra da immobili di categoria D (appartenenti ad un istituto di credito). Quest'ultimo, titolare di una unità immobiliare di categoria catastale D/5, occupa il piano terra e primo di tutti i volumi "A", "B", "C" (tale unità immobiliare non è delimitata da alcuna parete divisoria).

L'Istante riferisce infine che:

- il corpo principale, volume "A", sarà oggetto di intervento di riqualificazione energetica del tetto e della parete sud;

- il corpo secondario, volume "B", sarà oggetto di intervento di riqualificazione energetica del tetto-piano di copertura.

I condòmini intendono usufruire dell'agevolazione "Superbonus 110%" per i lavori di efficientamento energetico sulle parti comuni condominiali sopra elencati, rientranti fra gli interventi "trainanti" ai sensi dell'articolo 119, comma 1, del decretolegge 19 maggio 2020, n. 34.

Ciò considerato, il condominio istante chiede come debba procedere ai fini della valutazione del requisito del miglioramento di almeno due classi energetiche richiesto dalla normativa.

Nella Risposta, l'Agenzia delle entrate, dopo aver richiamato la normativa in oggetto, ritiene “che l'Istante, nel rispetto di ogni altro requisito e condizioni normativamente previste che non sono oggetto della presente istanza di interpello, con riferimento ai lavori di efficientamento che andrà ad effettuare sui volumi A e B, dovrà valutare il rispetto del 25 per cento minimo della superficie disperdente lorda interessato dall'intervento, richiesto per usufruire del Superbonus, considerando l'edificio nella sua interezza (Volumi "A", "B" e "C").”

In allegato il testo completo della Risposta

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