È questa una settimana importante per le finanze pubbliche. Domani infatti è attesa da parte del Consiglio dei Ministri l’approvazione del Documento di economia e finanza (Def) con il quale non solo viene reso noto il quadro macroeconomico previsto dal governo ma anche per capire come intende sciogliere alcuni nodi, tra cui quello del Superbonus, che così tanti mal di pancia ha fatto venire al ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e, a suo dire, anche agli italiani.
Innanzitutto l’Agenzia delle Entrate sta per fornire il consuntivo delle ultime comunicazioni raccolte fino al 4 aprile sugli sconti in fattura e sulle cessioni dei crediti dei bonus edilizi per le spese del 2023 e per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese del 2020, 2021 e 2022. Si è chiusa infatti l'ultima finestra utile per comunicare i dati alle Entrate, vista l'eliminazione della remissione in bonis prevista dal decreto di fine marzo. Il Mef potrà quindi procedere a ricalcolare l'impatto dei bonus sui conti pubblici.
Superbonus, impatto stimato oltre 210 miliardi
Quello che sappiamo fino ad ora è che il Superbonus, pagato da tutti e che ha interessato meno del 3% del patrimonio immobiliare (comprese seconde e terze case e 6 castelli), sono i dati diffusi nei giorni scorsi dal sottosegretario all'Economia, Federico Freni, ovvero un impatto di 210 miliardi, una cifra che supera quella dell’altrettanto noto PNRR.
Cifre che fanno certamente comprendere i motivi per cui il governo ha varato il decreto Decreto legge 39/2024 (in vigore dal 30 marzo) con un’ulteriore stretta al superbonus.
Nel mirino i soggetti con debiti oltre 10 mila euro con l’Erario
Non si conoscono ancora le modalità operative che saranno definite con apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ma di certo il DL 39/2024 introduce misure per impedire che i soggetti con debiti nei confronti dell’Erario possano fruire dei bonus edilizi.
A partire dal 1° luglio 2024 infatti, in presenza di debiti superiori a 10 mila euro, sarà disposta la sospensione, fino a concorrenza di quanto dovuto, dell’utilizzabilità dei crediti di imposta in compensazione relativi ai bonus edilizi.
In particolare farà scattare il divieto di compensazione l’ammontare dei crediti, presenti nella piattaforma telematica, corrispondente ai debiti a carico dei titolari di tali crediti. I debiti sono rappresentati da iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero, per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o non siano in corso piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.
Va detto che il divieto di compensazione dei crediti è già previsto e in vigore in presenza di carichi superiori a 100 mila euro e non riguarda i crediti relativi a contributi previdenziali e assistenziali, nonché a crediti relativi ai premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Inoltre il DL non apporta modifiche alla disciplina dell’autocompensazione di debiti e crediti nei confronti dell’Erario, che resta preclusa in presenza di debiti superiori a 1.500 euro.