La Legge di Bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197) individua una serie di interventi rientranti nella disciplina del Superbonus a cui, a determinate condizioni, non viene applicata la diminuzione dal 110 al 90 per cento della detrazione prevista a partire dal 2023.
La disposizione conferma l’applicazione della detrazione fiscale nella misura del 110 per cento (piuttosto che al 90 per cento) anche nel 2023 per alcuni specifici interventi in presenza di determinati requisiti temporali. A tale proposito si ricorda che l’articolo 9 comma 1, lettera a), numero 1), del Decreto Aiuti-quater - decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 -, diminuisce la detrazione prevista dal superbonus portandola al 90 per cento per le spese sostenute nell'anno 2023, indicando conseguentemente nel termine del 31 dicembre 2022 (rispetto al previgente termine del 31 dicembre 2023) il limite per avvalersi dell’agevolazione nella misura del 110 per cento.
In particolare, tale riduzione non si applica:
- agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, alla data del 25 novembre, risulta effettuata, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
- agli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del sopra citato decreto-legge (ovvero in data 18 novembre 2022), sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dall’amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell’articolo 1129 del codice civile, non vi sia l’obbligo di nominare l’amministratore e i condòmini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l’assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 31 dicembre 2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
- agli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa fra quella di entrata in vigore del richiamato decreto-legge (ovvero in data 18 novembre 2022) e quella del 24 novembre 2022, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (rilasciata ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) dall’amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui non vi sia l’obbligo di nominare l’amministratore (articolo 1129 del codice civile), e i condòmini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l’assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data dei 25 novembre 2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
- agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.
Si ricorda che il comma 2 dell’articolo 9 del Decreto Aiuti-quater prevedeva una deroga alla riduzione al 90% dell’incentivo fiscale in oggetto per gli interventi per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risultasse effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 25 novembre 2022 e con riferimento agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data del 25 novembre 2022, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo. Tale disposizione è stata soppressa.
SUPERBONUS 110% ONLUS IMPIANTI FOTOVOLTAICI. Una norma della Manovra 2023 prevede, a determinate condizioni, l’applicazione della detrazione 110 per cento - Superbonus per l'installazione di impianti solari fotovoltaici, se realizzata da organizzazioni non lucrative di utilità sociale, anche in aree o strutture non pertinenziali.
La disposizione specifica anche la soglia chilowatt per l’applicazione della detrazione al 110 per cento alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) per l’installazione di impianti a fonte rinnovabile.
Più in dettaglio, si riconosce la detrazione nella misura del 110% (superbonus) anche per le spese per l'installazione di impianti solari fotovoltaici se realizzata da organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, realizzate in aree o strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, diversi dagli immobili ove sono realizzati gli interventi previsti ai commi 1 e 4 dell’articolo 119 (cd interventi trainanti), sempre che questi ultimi siano situati all'interno di centri storici soggetti ai vincoli di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c) (Immobili ed aree di notevole interesse pubblico), e all'articolo 142, comma 1 (aree tutelate di interesse paesaggistico) del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
La disposizione riconosce inoltre che, fermo restando il calcolo del limite di spesa ammesso alle detrazioni del Superbonus, per gli interventi di installazione di impianti a fonte rinnovabile realizzati sulle singole unità immobiliari realizzati dalle ONLUS che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica, l'applicazione della disciplina che estende la detrazione agli impianti realizzati nell’ambito delle comunità energetiche, avviene fino alla soglia di 200 chilowatt all'aliquota del 110 per cento. (fonte: dossier parlamentare del 24 dicembre 2022)
SUPERBONUS, COSA PREVEDE IL DECRETO AIUTI-QUATER. Oggi 9 gennaio si svolge alla Camera la discussione sulle linee generali del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Aiuti-quater (decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176).
Il provvedimento all'articolo 9 interviene sulla disciplina del superbonus, prevedendo, in particolare:
- la riduzione dal 110 al 90 per cento della percentuale della detrazione riconosciuta nel 2023 per gli interventi rientranti nella disciplina dell'istituto;
- la proroga al 31 marzo 2023 del termine previsto per l'utilizzo della detrazione del 110 per cento per le spese sostenute da persone fisiche sugli edifici unifamiliari e la possibilità, a determinate condizioni di reddito familiare e di titolarità del bene, di vedersi riconosciuta la detrazione nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute per le unità immobiliari nel 2023;
- il riconoscimento dell'agevolazione con aliquota nella misura del 110 per cento fino al 2025 ai soggetti del terzo settore che esercitano servizi socio-sanitari e assistenziali e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscano alcun compenso;
- l'innalzamento, da 2 a 3, del limite del numero di cessioni del credito previste per gli interventi di efficientamento energetico e recupero edilizio;
- la possibilità per SACE di concedere garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie e soggetti abilitati al credito, per finanziamenti a favore di imprese che realizzano interventi edilizi rientranti nella disciplina del superbonus.