Il 15 aprile 2022 è entrato in vigore il decreto 14 febbraio 2022 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 63 del 16 marzo 2022) dell'allora Ministero della Transizione Ecologica (MITE), che definisce i costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell’ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici e Superbonus 110%. Sono definiti i costi massimi specifici agevolabili ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese di cui all’art. 119, comma 13, lettera a) e all’art. 121, comma 1 -ter, lettera b), del decreto Rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020).
L'articolo 5 del decreto stabiliva che “Entro il 1° febbraio 2023 e successivamente ogni anno, i costi massimi di cui all’allegato A al presente decreto sono aggiornati in considerazione degli esiti del monitoraggio svolto da ENEA sull’andamento delle misure di cui all’art. 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cessione del credito e sconto in fattura, ndr) e dei costi di mercato”.
Interpellato, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha precisato che per il momento non è previsto l'aggiornamento all’andamento dei prezzi di mercato del prezzario con i costi massimi degli interventi. L’articolo 5 del decreto “prevede un aggiornamento dei costi in considerazione degli esiti del monitoraggio svolto da ENEA”, ha rammentato il MASE, aggiungendo che “si ritiene opportuno che la revisione dei costi massimi ammissibili sia da effettuarsi nell’ambito della più generale riforma del meccanismo delle detrazioni fiscali, attualmente in fase di dibattito politico”.
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