L'Agenzia delle entrate ha pubblicato la circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022 che fornisce chiarimenti concernenti le modifiche apportate:
- dall’articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (decreto Aiuti), rubricato «Modifiche alla disciplina in materia di incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici», così come sostituito in sede di conversione dalla legge 15 luglio 2022, n.911;
- dall’articolo 33-ter, introdotto dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, di conversione del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, rubricato «Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali» (decreto Aiuti-bis), in tema di opzioni per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio).
In particolare, il predetto articolo 33-ter, rubricato «Semplificazioni in materia di cessione dei crediti ai sensi dell’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77», introduce all’articolo 14 del decreto Aiuti i commi 1-bis.1 e 1-bis.2.
Il comma 1-bis.1, intervenendo sul comma 6 del citato articolo 121 del decreto Rilancio, ha modificato la disciplina della responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari in presenza di concorso nella violazione, limitandola ai soli casi di dolo e colpa grave, a condizione che siano state rispettate le previsioni di legge e che siano stati acquisiti il visto di conformità, le asseverazioni e le attestazioni prescritte dagli articoli 119 e 121, comma 1-ter, del decreto Rilancio.
Inoltre, la novella normativa, con il comma 1-bis.2, ha previsto la possibilità di beneficiare della nuova disciplina anche per i crediti sorti prima dell’introduzione degli obblighi di acquisizione del visto di conformità e delle attestazioni e asseverazioni di cui al comma 1-ter del citato articolo 121, a condizione che il cedente, purché non sia un “soggetto qualificato”3 e che coincida con il fornitore, acquisisca, ora per allora, la predetta documentazione.
In tale contesto normativo, si forniscono, al riguardo, precisazioni in merito alla responsabilità di tipo amministrativo del fornitore e del cessionario.
Infine, con la presente circolare si forniscono alcune indicazioni per rimediare a eventuali errori commessi nella compilazione della Comunicazione per l’esercizio dell’opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui all’articolo 121 del decreto Rilancio o nella circolazione dei crediti nella Piattaforma, nonché specifiche indicazioni a seguito delle modifiche apportate all’articolo 119 del medesimo decreto Rilancio dal decreto Aiuti, che ha ampliato l’ambito temporale di applicazione del Superbonus nel caso di interventi realizzati su edifici unifamiliari da parte di persone fisiche al di fuori dell’esercizio di arti o professioni o d’impresa.
IN ALLEGATO la nuova circolare.