Beneficiano del Superbonus 110%, direttamente o tramite la cessione del credito: la proprietaria di un’unica casa in Italia titolare del solo relativo reddito fondiario, il consulente del lavoro che appone il visto di conformità per la cessione del proprio credito, la Fondazione per gli interventi eseguiti su immobili posseduti a vario titolo e il titolare di un’abitazione utilizzata occasionalmente come bed and breakfast a conduzione familiare, dove risiede. Sono, in estrema sintesi le risposte fornite dall’Agenzia delle entrate a quattro distinti quesiti sulle possibilità di accesso al maxi-sconto fiscale previsto dagli articoli 119 e 121 del Dl “Rilancio” (decreto legge n. 34/2020).
Quesito e risposta n. 60
L’istante, proprietaria in Italia esclusivamente di un’abitazione sulla quale intende effettuare alcuni lavori ammessi all’agevolazione in argomento, chiede se, in qualità di non residente, può optare per la cessione del credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante, sebbene sia titolare solo del reddito relativo all'immobile su cui si effettueranno gli interventi agevolabili.
L’Agenzia osserva che la contribuente, quale proprietario di una casa in Italia, è titolare del relativo reddito fondiario e, pertanto, allo stesso non è precluso l'accesso al Superbonus, a condizione che sussistano tutti i requisiti e le condizioni previste dalla norma e, a tal proposito rimanda alla lettura della circolare n. 24/2020, dove ha chiarito in dettaglio l'ambito soggettivo, la natura degli immobili interessati e degli interventi agevolati. In particolare, in mancanza di una imposta lorda sulla quale operare la detrazione del 110%, la stessa contribuente potrà optare per la fruizione del Superbonus in una delle modalità alternative previste dall'articolo 121 del decreto “Rilancio”.
Quesito e risposta n. 61
In questo caso, il contribuente che intende beneficiare della maxi-agevolazione esercitando l’opzione per la cessione del credito, è un consulente del lavoro abilitato a rilasciare i visti di conformità di cui all'articolo 35 del Dlgs n. 241/1997. L’istante chiede se gli è consentito apporre il “visto” per la cessione del proprio credito.
Il ragionamento dell’Agenzia, questa volta, si sofferma su un documento di prassi datato: la risoluzione n. 82/2014. A quel tempo, l’amministrazione ha precisato che i professionisti abilitati (comma 3, articolo 3, Dpr n. 322/1998), che intendono utilizzare in compensazione orizzontale i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, all'Irap e alle ritenute alla fonte, emergenti dalla propria dichiarazione, possono autonomamente apporre il visto di conformità sulla stessa, senza essere obbligati a rivolgersi a terzi.
In coerenza alla consolidata prassi in materia di visto di conformità, in relazione agli adempimenti previsti, al comma 11 dell’articolo 119 del “Rilancio”, per fruire del Superbonus, l’amministrazione ritiene che il professionista istante possa apporre autonomamente il visto di conformità ai fini dell'opzione per la cessione del credito, dallo stesso esercitata in qualità di beneficiario della detrazione.
Questo e risposta n. 64
La Fondazione istante intende eseguire su immobili posseduti a vario titolo (piena proprietà, nuda proprietà e proprietà superficiaria) censiti in catasto come A/2, B/1, B/2 e C/6, interventi (trainati e trainanti) che hanno le caratteristiche previste dalle norme in materia di Superbonus. Chiede quindi se può fruire della maxi-agevolazione e se può esercitare le opzioni della cessione del credito e dello sconto in fattura.
L’Agenzia ricorda che in tema di soggetti ammessi al Superbonus, la circolare n. 30/2020 ha chiarito che l'agevolazione si applica, tra l'altro, agli interventi effettuati dalle Onlus o dalla organizzazioni di volontariato, e alle associazioni di promozione sociali, regolarmente iscritte ai registri. Come chiarito dalla n. 24/2020, inoltre, possono essere eseguiti interventi che danno diritto al Superbonus anche su un immobile detenuto in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie).
Tali soggetti non hanno limiti di spesa, dunque il beneficio spetta per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell'immobile, a patto che i lavori siano effettuati sull'intero edificio o sulle singole unità immobiliari.
Considerato che la Fondazione rientra tra i soggetti beneficiari (articolo 119, comma 9, lettera d-bis del decreto “Rilancio”), l’Agenzia ritiene che la stessa potrà accedere al Superbonus ed esercitare le relative opzioni alternative alla fruizione diretta.
Quesito e risposta n. 65
L'istante dichiara di utilizzare occasionalmente come bed and breakfast a conduzione familiare l'immobile di proprietà in cui risiede. Chiede, quindi, se può usufruire della detrazione del Superbonus per le spese che intende sostenere per la riqualificazione energetica della propria abitazione.
L’Agenzia ricorda che per gli interventi di ristrutturazioni edilizie realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente anche all'esercizio dell'arte o della professione ovvero di attività commerciale (occasionale o abituale), incluso il bed and breakfast, è prevista la detrazione nella misura del 50% delle spese sostenute (vedi anche circolare n. 19/2020 e risoluzione n. 18/2008). Considerato, quindi, che il Superbonus spetta per le spese per interventi di riqualificazione energetica realizzati su edifici “residenziali”, e vista la sostanziale simmetria tra le agevolazioni spettanti per interventi energetici e quelli di recupero del patrimonio edilizio, l’Agenzia ritiene che per i lavori di riqualificazione energetica realizzati su immobili residenziali adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali, il Superbonus spetta nella misura del 50 per cento.
Ne consegue che nel caso prospettato l'istante, in presenza dei requisiti e delle condizioni normativamente previste, possa accedere al Superbonus per il 50% delle spese sostenute.
In allegato le quattro risposte