Un condominio ha presentato un ricorso per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, di un provvedimento del Comune di Corigliano Rossano del 2 marzo 2023, di conferma del precedente provvedimento del 27 dicembre 2022, con cui è stata dichiarata inefficace la comunicazione di inizio lavori asseverata – Superbonus – presentata in data 22 novembre 2022, avente ad oggetto interventi di manutenzione straordinaria di efficientamento energetico.
Con l'ordinanza n.175/2023 pubblicata il 13 aprile (clicca qui), il Tar Calabria (Sezione Seconda) ha accolto l’istanza di tutela cautelare e, per l’effetto, sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato e fissata per la trattazione nel merito del ricorso l’udienza pubblica del 29 novembre 2023.
Il Tar Calabria ritiene che “anche alla luce della giurisprudenza in via di consolidamento sulla natura della CILA (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 23 aprile 2021, n. 3275; TAR Campania – Salerno, Sez. II, 10 ottobre 2022, n. 2627; TAR Lombardia - Brescia, Sez. II, 3 agosto 2021, n. 721), è dubbio che l’amministrazione, salvi i poteri repressivi in caso di edificazione abusiva, possa esercitare poteri inibitori rispetto ai lavori oggetto di comunicazione”.
Pertanto, il ricorso presenta “il fumus di fondatezza, sussistendo anche il periculum in mora in considerazione del rischio di perdita dei benefici fiscali”.
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