Il parere di...

Superbonus e contratti collettivi, UGL: “Norma confusa e discriminatoria”

Il sindacato critica il D.L. 13/2022, che vincola l’accesso ai bonus edilizi all’applicazione dei CCNL del settore edile

lunedì 28 febbraio 2022 - Redazione Build News

contro76598

L’articolo 4 del D.L. 13/2022, appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale, introduce l’obbligo di far eseguire i lavori ad aziende che adottino i CCNL del settore edile sottoscritti dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, come requisito per l’accesso ai bonus edilizi. La norma prevede inoltre che l’Agenzia delle Entrate verifichi l’applicazione del CCNL corretto avvalendosi dell’Ispettorato del lavoro e delle Casse Edili.

Secondo il sindacato UGL, si tratta di una norma “insensata, confusa, inapplicabile, ingiusta, discriminatoria”. Insensata perché – argomenta l’Unione Generale del Lavoro in una lettera inviata ad alcuni parlamentari, di cui pubblichiamo il testo di seguito – “non non esiste un nesso né causale né logico tra l’applicazione di uno specifico contratto collettivo e l’enunciato obiettivo di riduzione degli infortuni sul lavoro e di adeguatezza della formazione in materia di salute e sicurezza”.

Se le finalità del dispositivo fossero effettivamente quelle di “incrementare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro” ci saremmo attesi una verifica dell’osservanza, da parte delle imprese, degli obblighi stabiliti dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, una verifica, tramite l’INAIL, del numero e la gravità degli infortuni verificatisi, presso le imprese, nel corso della loro attività. Si è invece avvalorata la tesi secondo la quale all’adozione di un contratto collettivo stipulato da associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale corrisponda un maggior grado di sicurezza.

“È insensata perché le imprese adottano un CCNL in virtù della loro attività prevalente e molte aziende che operano nel campo delle ristrutturazioni interessate dal 110, adottano correttamente i CCNL dell’impiantistica o della metalmeccanica o di altre attività specialistiche delle costruzioni, che sarebbero incredibilmente escluse dai benefici. Deve essere sottolineato che proprio la natura specialistica delle imprese è un fattore di garanzia della sicurezza sul lavoro e della riduzione degli infortuni mentre la norma va nell’opposta direzione.”

“È insensata perché, riducendo la platea degli operatori economici che possono usufruire degli sgravi, danneggia la ripresa del settore delle costruzioni, segmento per il quale passa la più generale ripresa del Paese, con danni evidenti sull’economia, l’occupazione e la fiscalità dello Stato.”

“È confusa e inapplicabile perché non è chiaro quali siano i CCNL ammissibili dei ben 48 contratti collettivi depositati al CNEL per il settore edile. Tale confusione determinerà quindi un’incertezza negli operatori, nelle imprese e nei cittadini.”

“È confusa e inapplicabile perché il concetto di “comparativamente più rappresentativo”, come dovrebbe essere noto al Governo, non è perfettamente individuato in quanto non sono mai stati definiti i perimetri di attività all’interno dei quali fare la comparazione. Dunque in assenza di criteri e modalità che certifichino tale rappresentatività, stabilisce, di fatto, che il riconoscimento di detti benefici sarà inevitabilmente oggetto di scelte arbitrarie.”

“È ingiusta e discriminatoria perché introducendo vincoli quale l’applicazione di uno o più specifici CCNL, che, per loro natura non hanno alcun nesso con l’oggetto dei contratti di affidamento, di fatto stabilisce, per legge, misure restrittive della libertà di concorrenza. Ponendo condizioni diverse per prestazioni equivalenti, il dispositivo, oltre a determinare ingiustificati svantaggi nella concorrenza e quindi all’economicità dei lavori è foriero, per le medesime ragioni, di grave nocumento all’erario.”

“È ingiusta e discriminatoria perché, con un evidente salto logico e fattuale, stabilisce un nesso inesistente tra contratti sottoscritti da alcuni soggetti – tema che attiene alla qualità dei sottoscrittori – e le garanzie di formazione e sicurezza, tema che attiene ai contenuti dei contratti. Ne deriva un’ingiustificata e inaccettabile limitazione della libertà di rappresentanza e contrattazione, sancita dalla Costituzione italiana.”

“È ingiusta e discriminatoria perché contiene una disposizione grossolana ove prevede il coinvolgimento delle Casse Edili nel processo di valutazione della rappresentatività dei Contratti Collettivi. Le Casse Edili, essendo costituite da alcune delle associazioni datoriali e sindacali che stipulano i Contratti Collettivi del settore edile, sono, per un evidente conflitto di interessi, i soggetti meno indicati a verificare la rappresentatività dei CCNL applicati. Tale provvedimento, quindi, affida ad una parte delle associazioni datoriali e sindacali di verificare la propria e l'altrui rappresentatività.”

“Tutto ciò premesso – conclude UGL – riteniamo necessario e indispensabile un immediato intervento del Governo e del Parlamento per correggere questa norma contro le imprese, contro i lavoratori, contro la ripresa.”

Idrogeno verde, una soluzione per l'energia del futuro. Ma oggi è ancora troppo caro

L'obiettivo crescita sostenibile è raggiungibile attraverso l'utilizzo dell'idrogeno verde. Ma al momento... Leggi


Bonus elettrodomestici green, spunta il nuovo contributo per rendere la casa più efficiente

Il governo ha allo studio l'introduzione di un nuovo bonus elettrodomestici, che... Leggi

Potrebbe interessarti


Iscriviti alla newsletter di Build News

Rimani aggiornato sulle ultime novità in campo di efficienza energetica e sostenibilità edile

Iscriviti

I più letti sull'argomento


Il parere di... copertina articolo
Scarico fumi a parete e distanze minime, quali strumenti per difendersi?

Associazione Marcopolo (polizia locale): contro il vicino di casa incurante e irrispettoso...

Il parere di... copertina articolo
Ozono e Covid-19: attenti alle fake news

L’ozono generato in situ per l'igienizzazione delle superfici comporta dei rischi e...

Dello stesso autore