La facciata del condominio è senza intonaco. Posso considerare l’esecuzione ex novo dell’intonaco su cui applicherò il ‘cappotto’ come ammesso a detrazione? La risposta – contenuta nel nuovo documento pubblicato dal MEF, a cura del sottosegretario Villarosa, con un centinaio di FAQ sul Superbonus – è affermativa: anche la fase dell’intonacatura, che nella sostanza consiste nel rifacimento della facciata, può fruire della detrazione del 110%. L’applicazione della percentuale di detrazione è possibile in considerazione dell’accessorietà del costo per l’intonaco rispetto alla spesa sostenuta per il cappotto termico. In pratica, l’intervento deve essere considerato unitariamente in quanto finalizzato all’isolamento dell’edificio.
Viceversa, le spese di tinteggiatura della facciata esterna di un edificio sostenute nel 2020 non rientrano nell’ambito applicativo della norma. È possibile, però, usufruire del “bonus facciate” nella misura del 90% delle spese documentate sostenute nell'anno 2020. Anche per queste spese, il contribuente può, inoltre, scegliere se optare per il cosiddetto “sconto in fattura”, cioè un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi, oppure per la cessione di un credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.