È possibile beneficiare del Superbonus per gli interventi che prevedono la sostituzione dell’attuale generatore di calore con una pompa di calore, se l’immobile è in comodato d’uso. Niente Superbonus, invece per i lavori di tinteggiatura dello stesso immobile che possono, però, beneficiare del “bonus facciate” cioè della detrazione nella misura del 90% delle spese documentate sostenute nell'anno 2020 per il rifacimento e la pittura delle pareti esterne (articolo 1, commi da 219 a 223 della legge n. 160/2019). E' la sintesi della risposta n. 327/2020 dell'Agenzia delle Entrate.
L’Agenzia ricorda che la circolare 24/2020 ha precisato che ai fini della detrazione, le persone fisiche che sostengono le spese devono possedere o detenere l'immobile oggetto dell'intervento in base a un titolo idoneo come un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario. L’Agenzia descrive poi l’elenco dettagliato degli interventi (trainanti e trainati) per i quali spetta il Superbonus e delle parti degli edifici su cui devono essere realizzati (ad esempio le parti comuni di edifici residenziali in "condominio", gli edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze, eccetera).
L’istante nell’interpello non ha precisato se l'immobile sul quale intende effettuare gli interventi rientri tra quelli ammessi al beneficio. In caso affermativo, e nel rispetto delle altre condizioni richieste dalla norma, l’Agenzia ritiene che l'istante potrà fruire del Superbonus relativamente alla sostituzione del generatore di calore e installazione della pompa di calore. (fonte: Fisco Oggi)
In allegato la risposta n. 327 del 9 settembre 2020