Nel caso di specie affrontato dall'Agenzia delle entrate nella Risposta n. 90/2021, la vendita della nuda proprietà da parte dell'Istante di una delle 4 unità immobiliari del fabbricato principale oggetto della demolizione e ricostruzione ha determinato, di fatto, la nascita di un "condominio minimo".
In proposito, l'Agenzia delle entrate ha precisato che “Ai fini che qui interessano risulta irrilevante la circostanza che la costituzione del predetto condominio sia avvenuta dopo la presentazione del progetto al Dipartimento Opere pubbliche (ex Genio civile) e prima del deposito del titolo edilizio al Comune competente, atteso che, come precisato, occorre avere riferimento all'inizio dei lavori”.
In ordine al quesito posto circa la possibilità di applicare il Superbonus anche alle spese sostenute per la realizzazione dell'impiantistica idro-termo sanitaria necessaria alla fruibilità delle nuove unità immobiliari e di ricomprendervi anche il sistema di ventilazione meccanica dell'aria necessario al fine di evitare muffe ed umidità garantendo l'efficienza energetica in edifici provvisti di involucro altamente isolanti, l'Agenzia delle entrate fa presente quanto segue. “Nella citata circolare n. 30/E del 2020 è stato precisato che, come chiarito con la circolare n. 24/E del 2020 e confermato con la risoluzione n. 60/E del 2020, il Superbonus spetta anche per gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi agevolabili, a condizione, tuttavia, che l'intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato. Nei limiti di spesa previsti dalla norma per ciascun intervento, pertanto, il Superbonus spetta, in linea di principio, anche per i costi strettamente collegati alla realizzazione e al completamento dell'intervento agevolato quali quelli indicati nell'istanza. L'individuazione delle spese connesse, tuttavia, deve essere effettuata da un tecnico abilitato che, in base a quanto stabilito dal comma 13 del citato articolo 119 del decreto Rilancio, ai fini del Superbonus, attesta non solo la rispondenza degli interventi ai requisiti richiesti dalla norma ma anche la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati”.
In allegato la risposta