Fornire i necessari chiarimenti affinché venga esplicitato che l'articolo 10-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 si applica solamente ai contratti sottoscritti per l'affidamento di lavori successivi al 31 dicembre 2022.
Lo ha chiesto al Ministero dell'economia e delle finanze un'interrogazione presentata in commissione Finanze della Camera il 21 febbraio scorso.
Nell'interrogazione si ricorda in premessa che “il cosiddetto «Superbonus 110 per cento», introdotto dall'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al di là di ogni valutazione politica sulla misura, costituisce uno strumento di grande impatto economico che coinvolge moltissimi cittadini e decine di migliaia di aziende”.
L'articolo 10-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, “prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali del Superbonus e dell'esercizio delle opzioni dello sconto in fattura e della cessione del credito, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro sia affidata ad imprese in possesso della cosiddetta «certificazione SOA», ovvero a) ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione del sistema unico di qualificazione degli esecutori di contratti pubblici ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; b) ad imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentano al committente ovvero all'impresa subappaltante l'avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell'attestazione di qualificazione con uno degli organismi previsti dal medesimo articolo 84”.
La legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante la legge di bilancio per il 2023 “all'articolo 1, comma 894, individua una serie di interventi rientranti nella disciplina del Superbonus a cui, a determinate condizioni, non viene applicata la diminuzione dal 110 al 90 per cento della detrazione prevista a partire dal 2023 e utilizza il termine del 25 novembre 2022 per il mantenimento del Superbonus al 110 per cento nei condomini e negli edifici composti da due a quattro unità a condizione che a quella data sia stata presentata idonea comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)”.
Nell'interrogazione si osserva che “per affidamento, in termini giuridici, pare lecito riferirsi a contratti sottoscritti prima del 1° gennaio 2023 seppure ad esecuzione differita, tuttavia sarebbe necessario un chiarimento atto a salvaguardare tutti i cantieri in cui è stato sottoscritto un contratto prima del 31 dicembre 2022 (e anzi prima del 25 novembre, per beneficiare del Superbonus 110 per cento nel 2023), per lavori che saranno eseguiti nel 2023, escludendo la necessità per tali imprese del requisito di possesso della cosiddetta «certificazione SOA»”.
L'interrogazione chiede quindi al Ministro dell'economia e delle finanze “se si intenda adottare iniziative di competenza per fornire i necessari chiarimenti in merito a quanto esposto in premessa affinché venga esplicitato che l'articolo 10-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 si applica solamente ai contratti sottoscritti per l'affidamento di lavori successivi al 31 dicembre 2022”.