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Superbonus e scadenze differenziate per i lavori trainanti e trainati: chiarimenti dal MEF

Il Sottosegretario al MEF Federico Freni si è espresso sulle scadenze differenziate introdotte dal disegno di legge di Bilancio

giovedì 9 dicembre 2021 - Redazione Build News

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Il Sottosegretario al MEF Federico Freni si è espresso sulle scadenze differenziate introdotte dal disegno di legge di Bilancio per i lavori trainanti e trainati in ambito Superbonus 110%.

L’idea alla base del Superbonus 110% - ricorda ANFIT in un articolo - è quella di incentivare un mix di interventi che, complessivamente, garantiscano un miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio (leggasi salto delle due classi energetiche tra APE pre e post intervento). Il Legislatore ha strutturato lo strumento in modo tale che non premiasse singolarmente un intervento, ma la miglior combinazione tra le diverse soluzioni tecniche possibili. Il tutto premiando di più alcune tipologie di interventi (cappotto, pompa calore, etc.), che sono stati identificati come necessari per accedere al Superbonus e perciò sono stati definiti “trainanti”, e meno altre tecnologie, che sono state definite “trainate”. Queste ultime hanno il diritto ad accedere alla detrazione maggiorata se eseguite in contemporanea con le prime (vedi qui).

Questa logica è talmente conosciuta dal mercato da essere data sostanzialmente per assodata, ma in questi giorni è emerso un aspetto che rischia di metterla sostanzialmente in crisi. Tutto origina dalla formulazione delle nuove scadenze previste per il Superbonus 110% contenute nel Disegno di Legge di Bilancio. Nello specifico il sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Federico Freni, rispondendo ad una interrogazione posta dal Deputato Pd Gian Mario Fragomeli in Commissione Finanze della Camera, ha chiarito che:

per i lavori trainati eseguiti all’interno dei condomini e degli edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, non sono previsti, ai fini dell’agevolazione fiscale, gli stessi termini stabiliti per i lavori trainanti realizzati sulle parti comuni di edifici in condominio o composti da due a quattro unità immobiliari di un unico proprietario o in comproprietà tra persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti o professioni.

In altre parole si assiste a un disallineamento delle scadenze previste per gli interventi trainanti e trainati, andando così a contraddire la logica generale di cui si diceva sopra.

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