Il caso chiarito dall'Agenzia delle entrate con la risposta n. 581 del 5 dicembre 2022 (in allegato) riguarda due proprietari di un immobile che, in relazione delle spese di efficientamento energetico, hanno optato per lo sconto in fattura ma non hanno potuto inviare, nei termini previsti, la relativa comunicazione all’Agenzia in quanto il prestatore aveva erroneamente fatturato nel 2021 una parte dei lavori eseguiti, indicando l'applicazione dello “sconto”, nonostante non fossero ancora maturati i presupposti che consentissero agli istanti il valido esercizio della relativa opzione. Infatti il professionista incaricato dal prestatore rilevava la mancanza dell'asseverazione attestante il rispetto dei requisiti e di conseguenza si trovava nell'impossibilità di rilasciare il visto di conformità. Le parti quindi si sono accordate per rilasciare l’asseverazione solo a lavori conclusi.
Chiedono quindi come sanare le inadempienze.
Per quanto riguarda l’opzione per lo ''sconto in fattura'' o la ''cessione del credito'' l’Agenzia ricorda in primis che per l’imputazione delle spese si deve fare riferimento a quelle effettivamente pagate. Le due opzioni, inoltre, si ritengono perfezionate solo in presenza del visto di conformità che attesta l’esistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione e dell’asseverazione che attesta la congruenza delle spese detraibili, da richiedere a cura del contribuente.
Inoltre, precisa l’Agenzia, la fattura delle spese scontate deve indicare espressamente la dicitura ''sconto in fattura'', mentre per entrambe le opzioni è necessario inviare l’apposita comunicazione entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese, termine che per l’anno 2022 è slittato al 29 aprile.
Come precisato anche dal provvedimento del 3 febbraio 2022, l’omesso o errato invio della comunicazione rende l'opzione inefficace nei confronti dell’Agenzia.
L’Agenzia, come chiarito dall’interpello 385/2022, non ritiene percorribile la strada proposta dai contribuenti di emettere una nota di variazione in diminuzione e, conseguentemente, una nuova fattura. Infatti, la mancata annotazione dello sconto in esame non pregiudica la validità fiscale della fattura emessa. Ugualmente non ci sono i presupposti per emettere una nota di credito a storno della fattura, come indicato dal decreto Iva (articolo 26 Dpr n. 633/1972) in quanto il documento contabile, riportando correttamente l’imponibile e la relativa Iva, è privo di errori dal punto di vista fiscale.
In conclusione, per sanare l’anomalia, il prestatore dovrà integrare la fattura ordinaria con un documento extra fiscale, documentando così il mancato pagamento della prestazione attraverso lo sconto in fattura non andato a buon fine per il mancato invio nei termini della comunicazione alle Entrate, e infine rilevare il ''quantum'' da saldare.
I contribuenti istanti potranno effettuare il saldo nel 2022 e fruire della detrazione o optare per la cessione del credito allo stesso fornitore o a terzi, al più tardi entro il 23 marzo, data di vigenza dell’agevolazione.
L’Agenzia infine precisa che considerato che la fattura del 2021 comprende sia delle spese riferite agli interventi trainanti che a quelli trainati, e che la spesa dei lavori trainati sarà pagata dopo la chiusura di quelli trainanti avvenuta a giugno del 2022, in base alla normativa vigente gli istanti potranno fruire del Superbonus solo sugli interventi trainanti. Per quelli trainati, invece, potranno accedere alle detrazioni e cedere il relativo credito sulla base delle altre misure agevolative sulle detrazioni edilizie.