Ai sensi dell'articolo 119 comma 4 del decreto legge n. 34 del 2020 la detrazione di cui al comma 1-septies dell'articolo 16 del d.l. n. 63 del 2013 spetta nella misura del 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 (per un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro). Per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022, la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo.
Come chiarito con la circolare n. 24/E del 2020, i soggetti titolari di reddito d'impresa non rientrano, in linea di principio, tra coloro che possono fruire del superbonus. Pertanto, per tali soggetti la detrazione "sismabonus acquisti" resta fruibile nella misura prevista dall'articolo 16, comma 1-septies del decreto legge n. 63 del 2013 (75 per cento o 85 per cento) entro l'ammontare massimo di spesa di 96.000 euro.
Lo ha ricordato l'Agenzia delle entrate nella risposta n. 366 di oggi 24 maggio 2021.
Sempre in data odierna il Fisco ha pubblicato anche la risposta n. 365/2021, avente ad oggetto “Articolo 16, comma 1-septies del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63. Detrazioni acquisto case antisismiche”.
In allegato le due risposte
Leggi anche: “Superbonus 110% e detrazioni per case antisismiche: la nuova risposta del Fisco n. 364 del 24 maggio 2021”