L'Agenzia delle entrate ha pubblicato oggi 14 giugno la Risposta n. 348/2023 (in allegato) avente ad oggetto “Superbonus – sconto in fattura – errore nella fattura e nella comunicazione all'Agenzia delle entrate – sanzioni applicabili alla compensazione del credito – articolo 13 d.lgs. 471 del 1997”.
L'istante chiede di chiarire se - nell'ipotesi di ''annullamento'' della comunicazione di ''sconto in fattura'' e successivo riversamento del credito già compensato, a fronte di interventi agevolabili realmente eseguiti, benché in favore di un soggetto individuato in fattura con un codice fiscale diverso - la sanzione da applicare sia quella prevista dal comma 4 del predetto articolo 13 (credito ''non spettante''), o, piuttosto, quella contemplata dal successivo comma 5 (credito ''inesistente'').
Nella fattispecie è emerso che:
- l'istante, pur intestando correttamente al condominio [BETA], le fatture emesse in data 10 dicembre 2021 e 20 ottobre 2022 - rispettivamente con riferimento al primo e al secondo SAL - ed inserendo, nella relativa descrizione dell'oggetto dell'operazione, la giusta dicitura «Opere di riqualificazione energetica presso condominio [BETA] in via [...] Foglio [...] Particella [...]», ha però erroneamente indicato il codice fiscale [...] in luogo di quello corretto;
- le comunicazioni di ''sconto in fattura'', relative ad entrambi i SAL, risultano trasmesse, nei mesi di dicembre 2021 e novembre 2022, per conto del codice fiscale errato [...];
- a seguito di accettazione del credito originato dalla comunicazione trasmessa, con riferimento al primo SAL, nel mese di dicembre 2021, l'istante ha, quindi, compensato la totalità dell'importo ricevuto in data 16 febbraio 2022;
- l'istante - a seguito dell'annullamento della comunicazione, relativa al secondo SAL, ad opera della Direzione provinciale di [...] - preso atto dell'errore commesso, ha annullato ''totalmente'' l'operazione originaria:
a) emettendo, in data 8 dicembre 2022, due note di variazione in diminuzione in base all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 a totale ''storno'' delle fatture errate;
b) emettendo, in data 9 dicembre 2022, le fatture corrette relative al primo e secondo SAL in favore del condominio [BETA];
- essendo nel frattempo terminati i lavori, è stata poi presentata per conto del condominio [BETA] una nuova comunicazione di ''sconto in fattura'', per ogni intervento, senza suddivisione in SAL, che richiama le ''spese sostenute'' nell'anno 2022 e, dunque, lo sconto concesso all'atto dell'emissione delle fatture datate 9 dicembre 2022.
Nella risposta, l'Agenzia delle entrate precisa che “la sanzione applicabile al caso di specie è quella disposta dall'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo n. 471 del 1997, che punisce l'«utilizzo di [...] un credito d'imposta esistenti [...] in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti», ovvero, nel caso di specie, prima dell'invio della comunicazione corretta. La sanzione in parola resta, comunque, ravvedibile ex articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e fino al 30 settembre 2023 sanabile anche tramite il c.d. ravvedimento ''speciale'', nei termini e con le modalità disciplinate dall'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.