Gli Attestati di Prestazione Energetica degli edifici (APE), ai fini del Superbonus 110%, non possono essere redatti con i software che adottano metodi di calcolo semplificati tipo DOCET. I relativi tabulati contenenti i dati di input e lo sviluppo dei calcoli sono conservati a cura del tecnico abilitato e dei soggetti beneficiari delle detrazioni. Negli stati di avanzamento l’APE va riferito alle condizioni di progetto.
È quanto si legge in una delle note in calce ai due modelli di asseverazione – dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, Allegati 1 e 2 del Decreto Asseverazioni, relativi all'asseverazione di cui al comma 13 dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio convertito nella Legge n.77/2020), resa ai sensi dell’articolo 2, comma 7, lettera a) e lettera b), del Decreto Asseverazioni.
Ricordiamo che, in merito al Bonus 110% introdotto dal Decreto Rilancio, il MiSE ha varato il decreto attuativo sui requisiti tecnici e il decreto attuativo sulle asseverazioni. Il Decreto Asseverazioni disciplina il contenuto e le modalità di trasmissione dell’asseverazione dei requisiti per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, come previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 nonché, per i medesimi interventi, le modalità di verifica ed accertamento delle attestazioni e certificazioni infedeli al fine dell’irrogazione delle sanzioni previste dalla legge.
In un'altra delle note in calce ai due modelli di asseverazione si precisa che nessuno degli interventi trainanti di cui al comma 1 dell’art. 119 del D.L. 34/2020 può essere inserito come intervento trainato.
In allegato i due modelli di asseverazione
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