Oggi 30 marzo 2021 l'Agenzia delle entrate ha aggiornato le specifiche tecniche per la predisposizione e trasmissione telematica delle Comunicazioni dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica.
Per gli interventi condominiali n. 16 e n. 17, il limite di spesa è pari a 96 mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari.
Nel caso in cui sia stata barrata la casella “Superbonus” (oppure la casella “Intervento su immobile con restrizioni edilizie - Superbonus”) per gli interventi trainati n. 19 e n. 20, la compilazione della sezione “ASSEVERAZIONE EFFICIENZA ENERGETICA” è facoltativa (se l’intervento trainante è di tipo “Sismabonus”). Resta confermata la necessità del visto di conformità.
Il comma 4-quater all’articolo 119 del DL n. 34 del 2020 ha previsto limiti di spesa diversi (aumentati del 50%) per taluni interventi eseguiti sui fabbricati danneggiati da eventi sismici. Per consentire di individuare questi casi, nella comunicazione deve essere indicato il nuovo valore “S” (Sisma) nel campo “Tipologia immobile (T/U)” del riquadro contenente i dati catastali. Pertanto, nel caso in cui in tale campo sia stato indicato il nuovo valore “S” (Sisma) e la comunicazione riguardi gli interventi 1 e 2, oppure gli interventi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 26 e 27 (e sia stata barrata la casella “Superbonus” o la casella “Intervento su immobile con restrizioni edilizie - Superbonus”, se applicabile), i limiti di spesa/detrazione sono incrementati del 50%. Nel caso di interventi condominiali, la maggiorazione del 50% è applicabile solo se, per tutte le unità immobiliari, è stato indicato il nuovo valore “S” nel campo “Tipologia immobile (T/U)”.
Per l’intervento n. 12 “Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto (Sistemi building automation)“ è stato introdotto il limite di detrazione di 15.000 euro per le spese sostenute a decorrere dal 2021.
Per gli interventi condominiali, il codice fiscale del beneficiario della detrazione (cedente) deve essere diverso dal codice fiscale del condominio.
In allegato le specifiche tecniche aggiornate
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