Una Fondazione ha presentato all'Agenzia delle entrate un'istanza di interpello in merito all'installazione di un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 200 kW nell'ipotesi in cui sul medesimo edificio risulti già installato un precedente impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 217 kW.
La Fondazione istante dichiara di essere una Onlus che svolge attività socio-sanitaria e assistenziale in un'unità immobiliare censita in categoria catastale D/4 (''case di cura ed ospedali con fine di lucro''), e di possedere i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall'articolo 119, comma 10-bis, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto Rilancio).
Dichiara inoltre di aver depositato la Cilas di cui al comma 13-ter del citato articolo 119 prima dell'entrata in vigore del decreto legge 29 marzo 2024, n. 39 e, dunque, di rientrare tra i soggetti che possono usufruire della detrazione di cui all'articolo 119 (c.d. Superbonus) nella modalità alternativa del c.d. ''sconto in fattura'' di cui al successivo articolo 121, comma 1, lettera a).
Poiché intende realizzare degli interventi di efficientamento energetico, di riduzione del rischio sismico e di installazione di impianti fotovoltaici, relativi sistemi di accumulo e colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, su un immobile già servito da un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 217 kW (sul quale non ha già beneficiato di altre agevolazioni fiscali o incentivi di altra natura), l'Istante chiede se, ai fini dell'applicazione del Superbonus, la soglia limite di 200 kW prevista dal comma 16-ter dell'articolo 119 del decreto Rilancio vada verificata avendo riguardo alla sola potenza del nuovo impianto fotovoltaico che viene installato o se, invece, occorre tener conto anche della potenza dell'impianto fotovoltaico ''preesistente''. Inoltre, chiede come vada calcolato il tetto massimo di spesa agevolabile con l'aliquota del 110 per cento per gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici in applicazione del richiamato comma 10-bis dell'articolo 119 del decreto Rilancio.
I chiarimenti del Fisco
Con la Risposta n. 199/2024 del 10 ottobre, l'Agenzia delle entrate, dopo aver richiamato la normativa in materia, chiarisce che, riguardo al primo quesito, “l'Istante, nel presupposto di aver depositato la CILAS di cui al comma 13-ter dell'articolo 119 del decreto Rilancio prima dell'entrata in vigore del decreto legge 29 marzo 2024, n. 39 (convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67), potrà, nel rispetto di tutte le condizioni e di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal comma 10-bis del richiamato articolo 119 (la cui verifica non costituisce oggetto del presente interpello), fruire del Superbonus nella modalità alternativa del c.d. ''sconto in fattura'' di cui al successivo articolo 121, comma 1, lettera a), per l'installazione di un ulteriore impianto fotovoltaico di potenza nominale di 200 kW”.
Relativamente al secondo quesito, e fermo restando comunque il limite massimo di spesa agevolata di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico (ridotto a 1.600 euro/kW ove l'intervento eseguito sia classificato come ''ristrutturazione edilizia'', ''nuova costruzione'' o ''ristrutturazione urbanistica''), l'Agenzia delle entrate è dell'avviso che, “nell'ambito di interventi che rientrano nel perimetro di applicazione del comma 10-bis, il limite massimo di spesa agevolata con l'aliquota del 110 riferito all'intero impianto, pari a 96.000 euro vada moltiplicato «per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi […] e la superficie media di un'unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate»”.
Pertanto, conclude l'AdE, “in caso di installazione di un impianto fotovoltaico di 200 kW di potenza nominale su un edificio D/4 cui, a titolo esemplificativo, corrispondono 10 unità immobiliari abitative ''figurative'', l'importo massimo agevolabile fruendo del Superbonus con l'aliquota del 110 per cento è pari a 480.000 euro (2.400 euro x 200 kW di potenza)”.