L’On. Porchietto di Forza Italia e altri deputati il 30 novembre 2021 hanno presentato un'interrogazione a risposta immediata in Commissione n. 5-07178 in merito ai dubbi interpretativi circa l’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 che discplina il cosiddetto Superbonus (110 per cento). L'interrogazione è stata rivolta al Ministro dell’economia e delle finanze per sapere se non ritenga opportuno adottare iniziative per emanare disposizioni interpretative o una circolare esplicativa che, in analogia con la previsione dei costi di sostituzione previsti dalla circolare 30 E del 22 dicembre 2020, consentano di considerare «costi accessori» agli interventi relativi ai bonus edilizi, quelli relativi alla sostituzione delle coperture rimosse dai tetti (parti oblique) e quelli relativi al ripristino delle verticali facenti parte dell'aspetto originario di una facciata, qualora richiesti dai piani regolatori o dalle norme paesaggistiche.
All'interno dell'interrogazione si legge: "l'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 disciplina la detrazione, nella misura del 110 per cento, delle spese sostenute dal 1° luglio 2020, a fronte di specifici interventi finalizzati all'efficienza energetica nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici: il cosiddetto Superbonus.
Nonostante siano stati forniti chiarimenti con la circolare dell'8 agosto 2020, n. 24/E e con la circolare del 22 dicembre 2020, n. 30/E, sussistono ancora dubbi interpretativi circa l'applicazione della norma; in particolare, nel caso di intervento alla coibentazione dell'involucro esterno sarebbe auspicabile un intervento chiarificatore sulla chiara identificazione dei cosiddetti «costi accessori», ovvero «costi strettamente legati alla realizzazione degli interventi», che rientrano nell'agevolazione così come richiamati dalla circolare 30 E del 22 dicembre 2020;
una casistica che emerge in ogni intervento che preveda la coibentazione obliqua, ovvero relativa alla copertura dei tetto, è quella relativa al costi di «sostituzione» di tegole e faldati sia in misura parziale che totale, nei casi in cui si rende necessario poggiare uno strato coibentante sulla struttura del tetto; la gran parte di tegole e faldati risulta non riutilizzabile, dopo il procedimento di distacco.
D'altro canto, se tali parti non fossero state tolte avrebbero potuto mantenere la propria funzione ancora per diverso tempo e, di conseguenza, la loro sostituzione è conseguenza diretta e funzionale dell'intervento di coibentazione; stesse considerazioni valgono per talune finiture verticali facenti parte dell'aspetto originario di una facciata, quali i pedinati lignei di case di montagna, i decori dei sottotetti o i fregi sulle pareti, il ripristino dei quali, successivamente all'intervento di coibentazione esterna, può essere espressamente richiesto da vincoli paesaggistici;
la circolare 30 E del 22 dicembre 2020 ritiene ammissibile, tra le «spese accessorie» il ripristino di pavimenti demoliti a fronte della posa di serpentine per il riscaldamento a pavimento: se non ritenga opportuno adottare iniziative per emanare disposizioni interpretative o una circolare esplicativa che, in analogia con la previsione dei costi di sostituzione previsti dalla circolare 30 E del 22 dicembre 2020, consentano di considerare «costi accessori» agli interventi relativi ai bonus edilizi, quelli relativi alla sostituzione delle coperture rimosse dai tetti (parti oblique) e quelli relativi al ripristino delle verticali facenti parte dell'aspetto originario di una facciata, qualora richiesti dai piani regolatori o dalle norme paesaggistiche".