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Superbonus per interventi Onlus: come si calcolano i limiti di spesa?

Il Ministero dell'Economia ha risposto a un'interrogazione parlamentare circa le modalità di calcolo dei limiti di spesa per la fruizione del superbonus relativamente ad interventi svolti in edifici polifunzionali da parte di Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale

lunedì 19 febbraio 2024 - Redazione Build News

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Il 14 febbraio scorso il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze, Lucia Albano, ha risposto in Commissione Finanze della Camera all'interrogazione 5-01992 Centemero avente ad oggetto “Chiarimenti in ordine alle modalità di calcolo dei limiti di spesa per la fruizione del superbonus relativamente ad interventi svolti in edifici polifunzionali da parte di ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale”.

Tale interrogazione è stata illustrata da Silvana Andreina Comaroli (Lega).

“Con il documento in esame”, ha esordito Albano nella risposta, “gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alle modalità di determinazione della spesa ammessa ai fini della fruizione del cosiddetto Superbonus da parte delle ONLUS, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale che svolgono attività di prestazione di servizi sociosanitari, in applicazione dell’articolo 119, comma 10-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020.

Ai sensi della cennata disposizione la detrazione massima si computa « moltiplicando la detrazione prevista per le singole unità immobiliari per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi ... e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto immobiliare pubblicato dall’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle entrate... ».

Gli interroganti evidenziano che la circolare 8 febbraio 2023 n. 3/E dell’Agenzia delle entrate, ai fini del predetto calcolo, sembrerebbe far riferimento alla « superficie lorda » dell’immobile anziché alla « superficie complessiva » come, invece, previsto dalla lettera della norma – chiedono di sapere « se sia confermato che il parametro da prendere in considerazione ai fini del calcolo del numero di unità immobiliari figurative ai sensi dell’articolo 119, comma 10-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020 se sia la superficie lorda dell’immobile e che tale valore sia quello riportato nelle visure catastali concernenti i predetti immobili e se, di conseguenza, non ritenga opportuno procedere a una rettifica della disposizione normativa in oggetto ».

Al riguardo, sentita l’Agenzia delle entrate, si rappresenta quanto segue”.

La risposta del MEF

“In ordine all’applicazione del citato comma 10-bis dell’articolo 119, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti, tra l’altro, con la Circolare 8 febbraio 2023, n. 3/E.

In tale circolare (confronta il paragrafo 3), dopo aver richiamato la norma sopra citata, è stato indicato che « attesa la locuzione generica della norma riferita alla "superficie media", al fine di evitare differenze territoriali, occorre fare riferimento al valore medio ricavabile dal Rapporto immobiliare pubblicato dall’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle entrate riferibile alla media nazionale e non a quello del comune ove è ubicato l’immobile stesso. Ad esempio, nel caso di una superficie lorda del fabbricato di 4.000 metri quadri e una superficie media ricavabile dall’OMI di 100 metri quadri, dal rapporto di queste due grandezze si determinano n. 40 unità immobiliari "figurative".
Tale ultimo parametro va moltiplicato per i limiti di spesa previsti per le singole unità immobiliari in relazione agli interventi agevolabili che si intendono effettuare. A titolo esemplificativo, nel caso di un intervento (trainante) di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio, il massimale di spesa agevolabile è pari a 2.000.000 di euro, ricavabile dal prodotto tra il numero di unità immobiliari "figurative" (40 unità) e il limite di spesa (50.000 euro) previsto per gli edifici unifamiliari di cui alla lettera a), comma 1, dell’articolo 119 del decreto Rilancio
».

Ciò premesso, si rappresenta che, in base al dato letterale della norma, ai fini del calcolo del limite di spesa agevolabile, il numero delle unità immobiliari « figurative » deve essere determinato rapportando la « superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi » a « la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto immobiliare pubblicato dall’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 120-sexiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ».

L’esempio prospettato nella Circolare n. 3 del 2023, nel quale si fa riferimento alla superficie lorda in luogo di quella complessiva, aveva esclusivamente l’obiettivo di illustrare, in termini matematici, le modalità di calcolo delle unità immobiliari figurative ma non intendeva, in alcun modo, derogare al parametro – costituito, si ribadisce, dalla superficie complessiva – da porre al numeratore del rapporto previsto dal primo periodo del comma 10-bis dell’articolo 119 del decreto-rilancio”.

La replica degli interroganti

La deputata Comaroli, replicando, ha chiesto al Governo di svolgere ulteriori approfondimenti in materia. Evidenzia che la formulazione del comma 10-bis, ancorché alla luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate nella circolare n. 3 del 2023, dà tuttora adito a incertezze interpretative presso i tecnici, che sono chiamati ad effettuare i calcoli con particolare riferimento alla locuzione « unità immobiliari figurative ». Tale incertezza risulta particolarmente problematica per le strutture delle Onlus, tra cui le case di riposo: diversamente dalle case di abitazione, nelle quali i ripostigli rappresentano meri locali accessori, per tali immobili non è indifferente l’inclusione nei progetti dei locali tecnici quali gli spogliatoi e i depositi di biancheria. La superficie di tali locali, oltre ad occupare una rilevante parte delle strutture, rientra nei parametri in base ai quali vengono assegnate le autorizzazioni allo svolgimento dell’attività istituzionale. Sotto un diverso profilo, ritiene inoltre che la riduzione dei margini di incertezza interpretativa consenta all’amministrazione finanziaria di effettuare controlli più agevoli, immediati ed efficaci. Auspica che si possa addivenire quanto prima al chiarimento della questione sollevata.

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