Fisco

Superbonus e interventi trainanti, come calcolare la data di inizio e fine lavori

Nella risposta a un'interrogazione in commissione Finanze della Camera, il sottosegretario Freni cita la circolare 8 agosto 2020, n. 24/E dell'Agenzia delle Entrate

venerdì 14 luglio 2023 - Alessandro Giraudi

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“La data di inizio e quella di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi «trainanti» è, in linea di principio, comprovata dalle abilitazioni amministrative o dalle comunicazioni richieste dalla normativa urbanistica e dai regolamenti edilizi vigenti”.

Lo ha precisato il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze, Federico Freni, nella sua risposta all'interrogazione 5-00784, presentata dalla deputata Laura Cavandoli (Lega) il 2 maggio 2023 in commissione Finanze della Camera, e avente ad oggetto cosa si intende per data di inizio e fine lavori per gli interventi trainanti Superbonus (LEGGI TUTTO).


Il quesito

Nell'interrogazione si fa riferimento all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, nel quale con riferimento al cosiddetto «Superbonus 110%», vengono definiti, al comma 1, gli interventi di riqualificazione energetica cosiddetti «trainanti» e, al comma 2, quelli cosiddetti «trainati» prevedendo che gli interventi trainati possono usufruire della stessa aliquota degli interventi trainanti a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al citato comma 1 del medesimo articolo 119.

L’articolo 2, comma 5, del decreto interministeriale 6 agosto 2020, stabilisce che ai fini dell’applicazione dell’articolo 119, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, «le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti. In tal caso agli interventi trainati si applica la medesima percentuale di detrazione degli interventi trainanti».

Tanto premesso, l’interrogante chiede di sapere « e (si) intenda chiarire cosa si intenda per data di inizio e fine lavori per la realizzazione degli interventi trainanti, ovvero se si intenda quella della presentazione della comunicazione di inizio e fine lavori, a firma di tecnico abilitato ed iscritto all’ordine/collegio competente in materia, secondo la procedura adottata dallo sportello edilizio competente».


I chiarimenti con la circolare AdE 8 agosto 2020, n. 24/E

Al riguardo, l’Agenzia delle entrate fa presente che i chiarimenti relativi al quesito formulato sono stati forniti con la circolare 8 agosto 2020, n. 24/E (cfr. il paragrafo 2.2) nella quale è stato precisato quanto segue:

«Con riferimento alla condizione richiesta dalla norma che gli interventi trainati siano effettuati congiuntamente agli interventi trainanti ammessi al Superbonus, si precisa che tale condizione si considera soddisfatta se “le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti”. Ciò implica che, ai fini dell’applicazione del Superbonus, le spese sostenute per gli interventi trainanti devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione, mentre le spese per gli interventi trainati devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti».

Nella medesima circolare (cfr. il paragrafo 1.2), seppure con riferimento alla verifica del possesso o della detenzione dell’immobile oggetto dell’intervento, che devono ricorrere al momento dell’avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente al predetto avvio, è stato, inoltre, chiarito che: «La data di inizio dei lavori deve risultare dai titoli abilitativi, se previsti».


Pertanto, la data di inizio e quella di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi «trainanti» è, in linea di principio, comprovata dalle abilitazioni amministrative o dalle comunicazioni richieste dalla normativa urbanistica e dai regolamenti edilizi vigenti.


Laura Cavandoli ha ringraziato il rappresentante del Governo per la risposta che considera “un passo in avanti per i contribuenti”.

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