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Superbonus e lavori avviati prima del 5 agosto 2021: attesi dal MEF chiarimenti sulla CILA

Un'interrogazione chiede se, per gli interventi avviati prima della data del 5 agosto 2021, la norma vada interpretata nel senso di considerare l'equipollenza alla Cila asseverata, allora non esistente, con i titoli abilitativi urbanistici allora vigenti

giovedì 15 giugno 2023 - Alessandro Giraudi

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È stata presentata il 9 giugno scorso alla Camera l'Interrogazione a risposta in commissione 5-00972, presentata da Mauro Del Barba e rivolta al Ministro dell'economia e delle finanze.


DEL BARBA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:


l'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, introduce, al comma 1, il divieto della cessione dei crediti fiscali;


con il comma successivo del citato articolo 2, si escludono dal divieto di cessione, tra le altre, le opzioni per le quali, in data antecedente all'entrata in vigore del decreto, ovvero prima del 17 febbraio 2023, risultasse già presentata una comunicazione di inizio lavori asseverata;


la Cila asseverata, di cui al comma 13-ter dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, fu introdotta soltanto il 1° giugno 2021 e l'adozione della modulistica unificata e standardizzata per la presentazione della comunicazione asseverata di inizio attività (CILA-Superbonus), ai sensi del citato comma 13-ter, fu introdotta soltanto con l'Accordo 4 agosto 2021, n. 88/CU. (accordo Stato-regioni-enti locali);


pertanto, a seguito delle disposizioni legislative susseguitesi e fin qui citate, per gli interventi edilizi antecedenti alla data del 5 agosto 2021, non poteva essere presentata la Cila asseverata, in quanto ancora non prevista, ma titoli abilitativi diversi, quali ad esempio Scia, Cila ordinaria o richiesta di permesso a costruire;


stando alla lettura letterale dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, per gli stati avanzamento lavori, successivi al 17 febbraio 2023 e relativi agli interventi posti in essere prima del 5 agosto 2021, sembrerebbe vietata la cessione del credito, con una disposizione che, a parere dell'interrogante, risulterebbe censurabile tanto perché retroattiva, quanto per disparità di trattamento –:


se, per gli interventi avviati prima della data del 5 agosto 2021, la norma di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), vada interpretata nel senso di considerare l'equipollenza alla Cila asseverata, di cui all'articolo 119, comma 13-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, allora non esistente, con i titoli abilitativi urbanistici allora vigenti.

(5-00972)

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