Le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazione senza più capienza fiscale per utilizzare i crediti acquistati potranno impiegarli per sottoscrivere buoni del tesoro poliennali, di durata almeno decennale, nel limite del 10% della quota annuale eccedente i crediti da superbonus già compensati. La soluzione, limitata ai crediti relativi a interventi la cui spesa è stata sostenuta fino al 31 dicembre 2022, sarà adottabile dalle emissioni di Btp effettuate a partire dal 1° gennaio 2028.
Lo prevede il testo definitivo del decreto-legge n. 11/2023 (decreto Blocca Cessioni), modificato e convertito in legge dal Parlamento (LEGGI TUTTO).
NUOVA DOCUMENTAZIONE PER ESCLUDERE LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEI CESSIONARI. A quelli già individuati dal testo originario del decreto sono stati aggiunti nuovi documenti il cui possesso esclude il cessionario dal concorso nella violazione e, quindi, dalla responsabilità in solido con il fornitore che ha applicato lo sconto. Si tratta della documentazione prevista dal decreto Mit 329/2020, per gli interventi di riduzione del rischio sismico, e del contratto di appalto sottoscritto tra chi ha realizzato i lavori e il committente.
Inoltre, per l’acquisto di crediti da una banca o altra società appartenente al gruppo, quando questa attesta il possesso della documentazione richiesta dalla normativa, è estesa a tutti i cessionari l’esclusione dalla responsabilità solidale, inizialmente prevista per i soli correntisti non consumatori o utenti.