Anche nel 2024 sarà possibile per le famiglie a basso reddito chiedere il contributo a fondo perduto per le spese che danno diritto al Superbonus. Lo ricorda la rivista online dell'Agenzia delle entrate rispondendo a un quesito su “La posta di FiscoOggi”.
Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legge n. 212/2023 conferma per il 2024 il contributo a favore di contribuenti con un reddito di riferimento, calcolato in base al quoziente familiare, non superiore a 15.000 euro.
I criteri e le modalità di erogazione del contributo saranno determinati da un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di prossima emanazione.
In particolare, il contributo verrà concesso con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024 per gli interventi (indicati nel comma 8-bis, primo periodo, dell’articolo 119 del decreto legge n. 34/2020) che entro il 31 dicembre 2023 hanno raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60%.
Il provvedimento del Direttore dell’AdE del 22 settembre 2023
Ricordiamo che l’articolo 9, comma 3, del Decreto Aiuti quater (decreto-legge 18 novembre 2022, n.176, convertito, con modificazioni dalla legge 13 gennaio 2023, n.6), ha previsto l’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che sostengono nell’anno 2023 spese relative a interventi edilizi detraibili dall’Irpef con percentuale del 90% (art.119, comma 8-bis, primo e terzo periodo, del decreto legge 19 maggio 2020, n.34) e che si trovano in particolari condizioni reddituali (art.119, commi 8-bis e 8-bis.1 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34), cioè con redditi non superiori ai 15.000 euro.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 31 luglio 2023 sono stati definiti i criteri e le modalità di erogazione del contributo in argomento.
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 332648 del 22 settembre 2023 è stato definito il contenuto informativo nonché le modalità e i termini di presentazione delle istanze per il riconoscimento del contributo a fondo perduto.
In particolare, nel richiamato provvedimento, è stabilito che:
− le somme dovute a titolo di restituzione del contributo, se riconosciuto in tutto o in parte non spettante, oltre interessi e sanzioni, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista;
− il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante può regolarizzare l’indebita percezione, restituendo spontaneamente il contributo e i relativi interessi, con le modalità di cui al punto precedente, versando le relative sanzioni mediante applicazione delle riduzioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 17 dicembre 1997, n. 472.
I codici tributo per la restituzione spontanea del contributo non spettante
Tanto premesso, per consentire la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante, erogato mediante accredito su conto corrente, nonché il versamento dei relativi interessi e sanzioni, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), con la Risoluzione n. 9/E del 29 gennaio 2024 l'Agenzia delle entrate istituisce i seguenti codici tributo:
• “8158” denominato “Contributo a fondo perduto per interventi agevolati – Restituzione spontanea - CAPITALE – art. 9, comma 3, DL 176 del 2022”;
• “8159” denominato “Contributo a fondo perduto per interventi agevolati – Restituzione spontanea - INTERESSI – art. 9, comma 3, DL 176 del 2022”;
• “8160” denominato “Contributo a fondo perduto per interventi agevolati – Restituzione spontanea - SANZIONE – art. 9, comma 3, DL 176 del 2022”.
In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, secondo le seguenti modalità.
Nella sezione “CONTRIBUENTE”, sono indicati:
- nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento.
Nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati:
- nel campo “tipo”, la lettera “R”;
- nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
- nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione;
- nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo, nel formato “AAAA”.
- nel campo “importi a debito versati”, l’importo del contributo a fondo perduto da restituire, ovvero l’importo della sanzione e degli interessi, in base al codice tributo indicato.
Contributo fruibile al 100%
Ricordiamo che il 24 novembre 2023 il direttore dell’Agenzia delle entrate ha emanato il provvedimento (previsto dal punto 3.4 del citato provvedimento del 22 settembre 2023) che ha reso nota la percentuale di riparto. “Tenuto conto che l’ammontare complessivo dei contributi richiesti risultante dalle istanze validamente presentate, in assenza di rinuncia, è inferiore alle risorse finanziarie stanziate stabilite dall’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 18 novembre 2022, n.176, la suddetta percentuale è pari al cento per cento”, si legge nel provvedimento.