L'Onlus istante, organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 10 e ss. del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, intende effettuare interventi di risparmio energetico di cui all'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Superbonus), su diverse unità immobiliari, con l'applicazione della peculiare modalità di calcolo di cui al comma 10-bis dello stesso articolo 119.
L'Istante dichiara di svolgere, in via principale:
- l'attività di assistenza sociale e sociosanitaria di cui all'articolo 10, comma 1, lett. a), n. 1, del d.lgs. n. 460 del 1997, «mediante strutture di assistenza residenziale per persone affette da ritardi mentali o disturbi mentali, per persone che abusano di sostanze stupefacenti ivi inclusi i soggetti affetti da AIDS, per soggetti minori d'età in condizioni di rischio socio-ambientale»;
- l'attività di assistenza sanitaria verso persone svantaggiate di cui all'articolo 10, comma 1, lett. a), n. 2, e comma 2, del d.lgs. n. 460 del 1997, consistenti in servizi riabilitativi a favore di soggetti disabili.
L'Istante dichiara, inoltre, di svolgere in via secondaria, l'attività di cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale prevista dal medesimo articolo 10, comma 1, lett. a), n. 11-bis, del d.lgs. n. 460 del 1997 «unitamente, infine, ad altre attività ''direttamente connesse'' a quelle statutarie-istituzionali quali quella sanitaria non resa esclusivamente a favore di persone svantaggiate (l'''Assistenza Sanitaria Connessa'') e di formazione (non resa a favore di persone svantaggiate) alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 10, comma 5, D.lgs. 460/199».
Ciò premesso, l'Istante chiede se, ai fini di una corretta applicazione del citato comma 10-bis dell'articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020, la locuzione «attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali» indichi le attività di cui al citato articolo 10, comma 1, lett. a), n. 1 e n. 2, d.lgs. n. 460 del 1997, comprensive anche delle attività ''direttamente connesse'' (limitatamente alla ''Assistenza Sanitaria Connessa'') e dell'attività a supporto generale relativa all'amministrazione.
In subordine al quesito precedente, in caso di risposta negativa, chiede quali siano i criteri in base ai quali riparametrare il tetto massimo di spesa agevolabile al fine di beneficiare del Superbonus con l'applicazione della modalità di calcolo di cui al predetto comma 10-bis del citato articolo 119.
La risposta dell'Agenzia delle entrate
Nella Risposta n. 2 del 8 gennaio 2024, l'Agenzia delle entrate chiarisce che una Onlus che si occupa di servizi socio-sanitari e assistenziali, i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso o indennità di carica, può avvalersi delle particolari modalità di calcolo delle detrazioni, disciplinate dal comma 10-bis dell’articolo 119 del Dl n. 34/2020, sui lavori di risparmio energetico effettuati sulle unità immobiliari di sua proprietà, censiti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4. Le attività svolte dalla Onlus, incluse quelle direttamente connesse alle attività istituzionali, non sono di ostacolo all’applicazione della norma di favore.
Diversamente, per gli immobili posseduti a seguito di una concessione comunale, e non in base a uno dei titoli previsti dal citato comma 10-bis del Dl Rilancio (proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso), l’istante dovrà attenersi alle modalità di calcolo ordinarie, previste dal comma 8-bis dell'articolo 119 del Decreto Rilancio.