“Nel caso di specie, ai fini del calcolo della spesa massima ammessa al Superbonus, per gli interventi sulle parti comuni dell'edificio in condominio, non devono essere considerate le pertinenze dell'unità immobiliare di proprietà del coniuge dell'Istante in quanto situate in un edificio diverso da quello condominiale”.
Questo uno dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate nella Risposta n. 806 di oggi 13 dicembre 2021.
Nel caso di specie, l'Istante, in qualità di coniuge convivente di uno dei due condòmini, intende sostenere le spese per gli interventi antisismici che saranno effettuati:
1) sulle parti comuni dell'edificio principale in condominio;
2) demolendo e ricostruendo l'edificio "accessorio" e separato composto da due pertinenze dell'abitazione di proprietà del coniuge.
Il testo completo della Risposta è disponibile in allegato.