Ai fini del riconoscimento del superbonus 110% per interventi sulle parti comuni, come si determina esattamente la natura residenziale di un condominio? Riportiamo la risposta dell'Associazione ISI - Ingegneria Sismica Italiana pubblicata nella Rubrica Detrazioni Fiscali.
D. Come si determina esattamente la natura residenziale di un condominio ai fini del riconoscimento del superbonus per interventi sulle parti comuni?
R. Con la circ. n. 24/E è stato chiarito che il superbonus si applica soltanto se riguarda un edificio residenziale considerato nella sua interezza; precisa la circolare che “qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio sia superiore al 50 per cento, è possibile ammettere alla detrazione anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali (ad esempio strumentale o merce) che sostengano le spese per le parti comuni. Se tale percentuale risulta inferiore, è comunque ammessa la detrazione per le spese realizzate sulle parti comuni da parte dei possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione comprese nel medesimo edificio”. Ai fini del calcolo della prevalenza, l’Ag. Entrate con la Circ. n. 23/E del 23 giugno 2022 al par. 2 ha illustrato le modalità di calcolo; in sintesi, ai fini della predetta verifica:
- occorre fare riferimento alla superficie catastale delle unità immobiliari determinata secondo quanto previsto nell’allegato C del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138,
- non va conteggiata la superficie catastale delle pertinenze delle unità immobiliari di cui lo stesso si compone; pertanto al fine del calcolo della superficie residenziale rispetto alla superficie complessiva dell’edificio occorre sommare la superficie delle abitazioni (essendo irrilevante la superficie delle pertinenze) e rapportare tale superficie a quella totale dell’intero edificio, sempre al netto delle pertinenze.
Al riguardo si raccomanda di prestare attenzione alla definizione di unità “destinata” a residenza; in altri termini non sembra sufficiente la classificazione catastale in categoria A (diversa da A/10), dovendo avere riguardo anche alla stabile utilizzazione effettiva.
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