L'Istante rappresenta di essere proprietario di un appartamento, che non possiede accessi autonomi all'esterno, sito al quinto piano di un edificio in condominio composto da 10 unità immobiliari nonché della sovrastante terrazza di pari superficie (lastrico solare). Nella visura catastale l'appartamento e la terrazza sono indentificati in un unico foglio, particella e subalterno con attribuzione di un'unica rendita.
L'Istante intende effettuare:
- l'isolamento termico del lastrico solare di proprietà esclusiva, con l'utilizzo di materiali isolanti che rispettino i criteri ambientali minimi previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, che interesserà più del 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio;
- l'installazione di un impianto solare fotovoltaico, con o senza sistema d iaccumulo, connesso alla rete elettrica con cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE), con le modalità stabilite dall'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387 del 2003, dell'energia non auto-consumata in sito. Per la realizzazione di tale impianto l'Istante intende costruire sul lastrico solare un locale tecnico per posizionare l'impianto stesso e ottimizzarne l'efficienza, nel rispetto della normativa e delle autorizzazioni urbanistiche richieste.
Con i tecnici valuterà, preventivamente, se i predetti interventi consentono un miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare con l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), previsto dall'articolo 119, comma 3 del decreto legge n. 34 del 2020.
Le opere non arrecherebbero danni alle parti comuni, né causerebbero un pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio come richiesto dall'art. 1122 c.c., ai sensi del quale «Nell'unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate all'uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all'uso individuale, il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio. In ogni caso è data preventiva notizia all'amministratore che ne riferisce all'assemblea.».
Considerato che il lastrico solare, ancorché di proprietà esclusiva, svolge essenzialmente la funzione di copertura dell'edificio in condominio, l'Istante chiederà all'assemblea dei condomini di deliberare l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori nonché al sostenimento dell'intera spesa a proprio carico, in deroga al criterio legale di ripartizione delle spese condominiali prevista dall'art. 1123 del codice civile.
L'Istante intende fruire della detrazione – Superbonus 110% - prevista dall'art. 119 del decreto legge n. 34 del 2020.
Con la Risposta n. 499 del 27 ottobre 2020, l'Agenzia delle Entrate ha risposto ai seguenti quesiti:
- se l'intervento di isolamento termico del lastrico solare di proprietà esclusiva, costituendo la copertura dell'edificio in condominio, rientri tra gli interventi agevolati ai sensi del citato articolo 119, comma 1, lettera a) del decreto legge n. 34 del 2020 e se la verifica dell'incidenza di tale intervento su almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio e del miglioramento della classe energetica, vada effettuata con riferimento all'intero condominio o al proprio appartamento;
- se i lavori di realizzazione dell'impianto solare da installare sul lastrico di proprietà congiuntamente ai lavori di isolamento dello stesso rientrino tra le opere agevolabili ai sensi del citato articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020;
- in caso di risposta affermativa, poiché sosterrebbe interamente le spese, quale sia l'ammontare massimo della detrazione spettante;
- se le fatture dei lavori eseguiti e i relativi pagamenti siano da intestare e da sostenere, rispettivamente, dal condominio o dall'Istante e se può essere esercitata l'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, prevista dall'articolo 121 del medesimo decreto legge n. 34 del 2020.
In allegato la Risposta n. 499/2020