Ai fini dell'accesso alle detrazioni previste decreto Rilancio per i lavori antisismici bisogna basarsi sulla tabella indicata dalla circolare n. 24/2020 e non su quella precedente allegata all'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3274/2003. Di conseguenza il beneficio è precluso se il Comune precedentemente classificato in zona 3, in base alle ultime modifiche ora ricade in zona 4.
È il chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 516 del 27 luglio 2021 (IN ALLEGATO).
L’istante, in particolare, chiede se può fruire del Superbonus per lavori antisismici eseguiti in un Comune che con l’ordinanza del 2003 era classificato in zona 3 e che, in base all'elenco contenuto nella tabella a cui fa riferimento la circolare n. 24/2020, ora ricade in zona a rischio sismico 4.
L’Agenzia, ricorda che in base al decreto Rilancio il Superbonus spetta, per le spese per interventi di messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici nonché di riduzione del rischio sismico degli edifici stessi. Si tratta, in particolare, degli interventi indicati nell'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del Tuir, realizzati su edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 di cui all'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.
L’Agenzia rileva che nel caso in esame però l’istante non potrà fruire del regime di favore in quanto a seguito della riclassificazione delle zone sismiche, il Comune in cui sono stati eseguiti i lavori ricade in una zona a rischio sismico 4, quindi non agevolabile.
In sintesi occorre far riferimento alla “mappa classificazione rischio sismico”, aggiornata ad aprile 2021, suddivisa per comuni, pubblicata sul sito della protezione civile, in base alla quale il Comune indicato dall’istante non fa parte delle zone a rischio sismico che possono accedere alle detrazioni fiscali previste dal decreto Rilancio.