Dopo la nota dello scorso 8 agosto è arrivata l'ufficialità: Poste Italiane riapre il servizio di acquisto dei crediti d’imposta a partire da oggi 3 ottobre.
Come anticipato, l’acquisizione dei crediti sarà rivolta esclusivamente alle persone fisiche e limitata alle cosiddette prime cessioni per un ammontare massimo di 50mila euro. La società al momento non acquista nessun credito d’imposta che sia stato oggetto di precedente trasferimento, inclusi i crediti d’imposta maturati a seguito di sconto in fattura.
Le condizioni
Poste italiane si riserva inoltre di effettuare dei controlli sui documenti forniti per verificare il rispetto di alcuni requisiti.
L’importo massimo cedibile è pari a 50mila euro per cliente, anche tramite più cessioni, fermo restando che il totale dei crediti ceduti dallo stesso cliente a Poste Italiane, comprensivo di quelli ceduti anteriormente alla data di riapertura del servizio, non può superare il limite di 150mila euro
Superbonus 110% villette, proroga del termine al 31 dicembre 2023
Ricordiamo che l'articolo 24 del Decreto Omnibus – decreto-legge n. 104/2023 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.186 del 10 agosto, proroga, dal 30 settembre 2023 al 31 dicembre 2023, il termine finale entro cui le persone fisiche possono beneficiare del Superbonus al 110% sulle spese sostenute per interventi agevolati, su edifici unifamiliari e unità immobiliari indipendenti e autonome, che alla data del 30 settembre 2022 avevano già raggiunto una percentuale di completamento dei lavori pari almeno al 30%.
Crediti non ancora fruiti, comunicazione all'AdE entro 30 giorni
Inoltre, l'articolo 25 del provvedimento introduce disposizioni in materia di comunicazioni derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del Decreto Rilancio (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77).
Il suddetto art. 25 obbliga i titolari di crediti non ancora utilizzati, derivanti da cessioni o dallo “sconto in fattura”, a inviare una comunicazione all’Agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla data in cui si viene a conoscenza del fatto specifico che ha determinato la mancata fruizione.
La comunicazione, che non è necessaria nel caso in cui il mancato utilizzo dipende dal decorso dei termini utili per la fruizione, dovrà essere redatta con le modalità che saranno indicate in uno specifico provvedimento a firma del direttore dell’Agenzia delle entrate.
Il mancato o ritardato invio della comunicazione comporta l’applicazione di una sanzione di 100 euro.
Le disposizioni si applicheranno a far data dal 1° dicembre del 2023; nel caso in cui la conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito risulti precedente al 1° dicembre di quest’anno, la comunicazione andrà effettuata, con le stesse modalità, entro il 2 gennaio del 2024.