L’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 (Decreto Rilancio) ha previsto che per gli interventi edilizi che danno diritto al Superbonus di cui all’articolo 119 del medesimo decreto, nonché per alcuni di quelli tradizionali elencati al comma 2 dello stesso articolo 121, il soggetto beneficiario possa optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori che hanno realizzato gli interventi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
Il comma 12 del citato articolo 119 e il comma 7 del citato articolo 121 prevedono che con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate siano definite le modalità attuative delle disposizioni in commento, comprese quelle relative all’esercizio delle opzioni, da effettuarsi esclusivamente in via telematica.
In proposito, il punto 4.1 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 35873 del 3 febbraio 2022, come modificato dal provvedimento n. 202205 del 10 giugno 2022, ha previsto che le comunicazioni relative allo sconto in fattura o alla prima cessione del credito debbano essere inviate telematicamente all’Agenzia delle entrate “entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione, ovvero, nei casi di cui al punto 1.3, entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione”.
Proroga al 4 aprile 2024
Ciò premesso, con il provvedimento n. 2024/53159 di oggi 22 febbraio il Direttore dell'Agenzia delle entrate, per consentire ai contribuenti e agli intermediari di disporre di un maggiore lasso di tempo per trasmettere le comunicazioni delle opzioni di cui trattasi, dispone che le stesse possano essere inviate entro il 4 aprile 2024, relativamente alle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2023, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, 2021 e 2022.
Interventi su parti comuni condominiali, modificate le specifiche tecniche
Sempre oggi 22 febbraio 2024, il Direttore dell'Agenzia delle entrate ha pubblicato il provvedimento n. 53174/2024 avente ad oggetto “Comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali. Modifiche al Provvedimento n. 19969 del 27 gennaio 2017”.
Con esso vengono modificate le specifiche tecniche approvate con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 470370 del 20 dicembre 2022, riguardante le comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali.
Le specifiche tecniche, già rese disponibili in bozza sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, sono state implementate con ulteriori informazioni al fine di consentire una compilazione sempre più completa della dichiarazione precompilata e di recepire le modifiche normative introdotte agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dal decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (Decreto Aiuti Quater), successivamente modificato dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023).
Con riferimento agli interventi per cui si può usufruire del “Superbonus” (art. 119 del decreto-legge n. 34/2020) è stato inserito un ulteriore codice per la comunicazione dei dati relativi alle spese sostenute, in quanto il contribuente dal 2023 può usufruire di una detrazione del 90% e, in via residuale al verificarsi di particolari condizioni, può continuare a usufruire della detrazione pari al 110%.
È stato, inoltre, rimosso quanto riferito al “bonus facciate”, in quanto la detrazione non è stata prorogata.
Le specifiche tecniche sono state adeguate anche per recepire la proroga del termine per la fruizione dell’agevolazione relativa al superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche (art. 119-ter del decreto-legge n. 34/2020).
Al fine di semplificare gli adempimenti per gli amministratori di condominio, viene previsto l’esonero dall’invio della comunicazione dei dati nel caso in cui, con riferimento alle spese sostenute nell’anno precedente, per tutti gli interventi effettuati sulle parti comuni tutti i condòmini abbiano optato, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo dovuto.
Con riferimento al termine di trasmissione delle spese, individuato nel 16 marzo dell’anno successivo all’anno d’imposta di riferimento dall’articolo 16-bis, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, con il presente provvedimento viene prevista una proroga al 4 aprile 2024, per le sole spese riferite all’anno 2023, per consentire ai soggetti invianti un congruo lasso di tempo per effettuare la trasmissione dei dati all’Agenzia delle entrate.
La proroga, adottata d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato in base alle disposizioni previste dall’articolo 19-octies, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, non determina impatti sul calendario della campagna dichiarativa 2024.