È in vigore da oggi 29 maggio 2024 la Legge Superbonus 2024 o Taglia Crediti, cioè la Legge 23 maggio 2024, n. 67 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria”.
Approvata in via definitiva il 23 maggio scorso dalla Camera dei deputati, questa Legge è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.123 del 28 maggio 2024 ed è composta da 17 articoli.
Eliminato l’esercizio delle opzioni cessione e sconto
Salvo alcuni interventi da Superbonus effettuati nelle aree del Cratere, viene eliminato l’esercizio delle opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura quando ancora possibile in base al DL 11/2023-legge 38/2023 (ONLUS, APS, OdV, IACP, cooperative a proprietà indivisa, interventi eseguiti nelle zone interessate da eventi sismici, interventi agevolati con Bonus Barriere architettoniche) ad eccezione dei soli lavori già autorizzati al 30 marzo 2024. Sono poste ulteriori condizioni ai condomini e “mini condomini” con CILAS e delibera assembleare presentate prima del 17 febbraio 2023. Resta confermato che questi ultimi non potranno accedere alla cessione del credito e allo sconto in fattura, sia in caso di Superbonus che di bonus “ordinari” se, al 30 marzo 2024, non hanno sostenuto alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati.
Sul punto, l’ANCE (Associazione Nazionale dei Costruttori Edili) sta già intervenendo presso le competenti sedi per far sì che nel concetto di “spesa sostenuta … per lavori già effettuati” si possano includere anche quelle sostenute dalle imprese che realizzano gli interventi per l’acquisto di materiali o di prestazioni professionali connesse all’esecuzione dei medesimi lavori.
Introdotti per il 2025 Fondi specifici
Per sopperire all’eliminazione delle opzioni di cessione del credito/sconto in fattura dal 30 marzo 2024, e favorire la realizzazione degli interventi nelle aree sismiche fuori dal Cratere, e sugli immobili degli Enti del terzo settore sono stati introdotti, per il 2025, Fondi specifici per l’erogazione di contributi collegati all’esecuzione dei lavori agevolati.
Ripartizione in 10 quote annuali
Ulteriori modifiche apportate al testo del decreto, durante la sua conversione in legge, riguardano la ripartizione in 10 quote annuali, anziché in 4/5 come oggi previsto, delle detrazioni relative a spese sostenute nel 2024 agevolate con Superbonus, Bonus barriere architettoniche e Sismabonus (compreso il Sismabonus acquisti). Tuttavia, l’obbligo non riguarda l’utilizzo dei crediti d’imposta derivanti da cessione o da sconto in fattura, che continueranno, quindi, ad essere utilizzati in 4 o 5 quote annuali.
Eliminata la possibilità di cedere le quote residue
Inoltre, dall’entrata in vigore della legge di conversione, viene eliminata la possibilità di cedere le quote residue di detrazione non fruita in dichiarazione dei redditi. Pertanto, a partire da tale momento non sarà più possibile iniziare ad utilizzare i bonus in dichiarazione dei redditi e cedere negli anni successivi le rate che non si intendono più portare in dichiarazione.
Restrizioni per banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazione
Vengono, inoltre, introdotte restrizioni per banche, intermediari finanziari ed imprese di assicurazione, che hanno acquistato i crediti d’imposta ad un corrispettivo inferiore al 75% dell’importo delle corrispondenti detrazioni, e viene previsto, per essi, l’obbligo di ripartizione in 6 anni delle quote utilizzabili dal 2025 relative ai crediti d’imposta da Superbonus, Bonus barriere architettoniche e Sismabonus, compreso il Sismabonus acquisti.
Dal 1° gennaio 2025, inoltre, le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazioni non potranno più compensare i crediti d’imposta da bonus fiscali con i contributi previdenziali e i premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Comuni, dovere di segnalazione alla Guardia di finanza e all'Agenzia delle Entrate
Si introduce in capo agli enti comunali un dovere di segnalazione alla Guardia di finanza e all'Agenzia delle Entrate dell'eventuale inesistenza degli interventi edilizi ammessi alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 121, comma 2, del decreto legge, 19 maggio 2020, n. 34.
Inoltre, ai Comuni che accertino la totale o parziale inesistenza di interventi di riqualificazione energetica ed antisismica oggetto dei bonus, viene riconosciuta una quota pari al 50% delle maggiori somme riscosse a titolo definitivo relative a tributi statali ed alle connesse sanzioni.
Bonus ristrutturazioni al 30% dal 2028 al 2033
Tra le novità viene, poi, prevista la riduzione temporanea della detrazione per le ristrutturazioni edilizie di cui all’art. 16-bis del DPR 917/1986 che, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033, opererà nella misura del 30% e non nella misura del 36%. Tale ultima aliquota dovrebbe rientrare in vigore dal 1° gennaio 2025, una volta scaduta l’aliquota potenziata del 50%.
Eliminata la remissione in bonis
Viene eliminata la “remissione in bonis” per le comunicazioni tardive di cessione del credito e sconto in fattura, ed eliminata la possibilità di correggere le comunicazioni già inviate.
Nuove comunicazioni per usufruire del Superbonus
Sono introdotte nuove comunicazioni per usufruire del Superbonus per interventi di efficientamento energetico e sicurezza antisismica.
Divieto di compensazione dei crediti in presenza di debiti fiscali superiori a 10.000 euro
Previsto il divieto di compensazione dei crediti da bonus fiscali in edilizia in presenza di debiti fiscali superiori a 10.000 euro.
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