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Superbonus, pubblicato il DPCM per la comunicazione dati interventi a ENEA e al PNCS

In attuazione dell'art. 3, comma 4 del Decreto Taglia Cessioni, è stato emanato il D.P.C.M. 17/09/2024 che definisce contenuto, modalità e termini delle comunicazioni da parte dei soggetti che sostengono spese per interventi antisismici e di efficientamento energetico agevolabili con il Superbonus

lunedì 30 settembre 2024 - Alessandro Giraudi

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L'articolo 3 del Decreto Taglia Cessioni convertito in legge ha introdotto l'obbligo per alcuni contribuenti, che si avvalgono del Superbonus per interventi di efficientamento energetico o per interventi antisismici, di trasmettere una serie di dati all'ENEA e al Portale nazionale delle classificazioni sismiche.

In particolare, i commi 1 e 2 del predetto articolo 3 del decreto-legge n. 39 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, concernono le informazioni che devono essere trasmesse all’ENEA e al PNCS, gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, rispettivamente dai soggetti che sostengono spese per gli interventi di efficientamento energetico agevolabili e da quelli che sostengono spese per gli interventi antisismici agevolabili, ai sensi dell'articolo 119 del Decreto Rilancio.

Il comma 3 del medesimo articolo 3, prevede testualmente che “Sono tenuti a effettuare la trasmissione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 e le relative variazioni i soggetti: a) che entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori; b) che hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, a partire dal 1° gennaio 2024.

Il comma 4 dell’articolo 3 del già menzionato decreto-legge n. 39 del 2024, prevede espressamente che “Il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Pubblicato il DPCM attuativo

Dal 26 settembre scorso, sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è pubblicato il D.P.C.M. 17/09/2024 che, si legge nel primo articolo, “al fine di acquisire le informazioni necessarie per il monitoraggio della spesa relativa alla realizzazione degli interventi di efficientamento energetico e degli interventi antisismici agevolabili ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 , in attuazione dell’articolo 3, comma 4, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, definisce il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni relative alle spese per gli interventi agevolabili di efficientamento energetico e per gli interventi agevolabili antisismici”.

Soggetti tenuti alla trasmissione delle informazioni

I soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 39 del 2024 trasmettono, rispettivamente, all’ENEA e al Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche (PNCS), gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, le informazioni di cui all’articolo 3 del presente decreto e le relative variazioni esclusivamente per il tramite dei professionisti individuati secondo le disposizioni previste agli articoli 4 e 5 del presente decreto e richiamati negli annessi allegati 1 e 2, denominati, nell’ordine, “Linee guida per la trasmissione delle informazioni all’ENEA” e “Linee guida per la trasmissione delle informazioni al PNCS” e che costituiscono parte integrante e sostanziale del decreto.

I professionisti abilitati trasmettono le informazioni di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 39 del 2024 sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle sanzioni penali e amministrative applicabili, ai sensi degli articoli 47, 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, a chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso.

Contenuto delle informazioni

Le comunicazioni relative alle spese per gli interventi agevolati di efficientamento energetico e per gli interventi agevolati antisismici da trasmettere, rispettivamente, all’ENEA e al PNCS, ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 2 del citato decreto-legge n. 39 del 2024, devono contenere le seguenti informazioni: a) i dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi; b) l’ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024 alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 39 del 2024; c) l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 39 del 2024 negli anni 2024 e 2025; d) le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c).

Trasmissione informazioni spese interventi di efficientamento energetico

I tecnici abilitati, che sottoscrivono e trasmettono all’ENEA le asseverazioni di cui all’articolo 119, comma 13, lettera a), del citato decreto-legge n. 34 del 2020, sono tenuti a inviare all’ENEA anche le informazioni di cui all’articolo 3 del presente decreto.

La comunicazione è effettuata mediante l’invio dell’asseverazione di cui all’articolo 119, comma 13, lettera a), del decreto-legge n. 34 del 2020, ed è parte integrante della stessa asseverazione.

Le asseverazioni per stato d’avanzamento dei lavori e per fine dei lavori trasmesse a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto includono una sezione aggiuntiva, a compilazione obbligatoria, conforme all’allegato 1 del presente decreto.

La sezione aggiuntiva non è richiesta per le asseverazioni per stato d’avanzamento dei lavori e per fine dei lavori trasmesse prima della data di pubblicazione del presente decreto e relative a interventi soggetti all’obbligo della comunicazione di cui all’articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 39 del 2024.

Trasmissione informazioni spese interventi antisismici

I professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori e del collaudo statico, di cui all’articolo 119, comma 13, lettera b), del decreto-legge n. 34 del 2020, trasmettono al PNCS le informazioni elencate all’articolo 2 del presente decreto, conformemente alle linee guida di cui all’allegato 2 del presente decreto, entro i termini fissati dall'articolo 6.

Termini per la trasmissione dei dati

Le informazioni di cui all’articolo 3 relative agli interventi di efficientamento energetico sono soggette alle stesse disposizioni che regolano i termini per l’invio all’ENEA delle asseverazioni di cui all’articolo 119, comma 13, lettera a), del decreto-legge n. 34 del 2020, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 4, comma 4, del presente decreto.

Le informazioni di cui all’articolo 3 relative agli interventi antisismici che non hanno concluso i lavori entro il 31 dicembre 2023 oppure che sono stati avviati nel corso del 2024, sono trasmesse al PNCS con le modalità stabilite dal presente decreto e dai relativi allegati entro i termini perentori di seguito indicati: 31 ottobre 2024 per quanto riguarda le informazioni relative a tutti i SAL approvati entro il 1° ottobre 2024; entro trenta giorni a partire dal giorno successivo a quello della approvazione del SAL, in tutti gli altri casi.

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